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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11568/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Caltanissetta del 24/02/2021 nella parte in cui ha confermato la confisca di beni (quote societarie, immobili, diritti reali, veicoli) intestati a Vincenza Collodoro, a Rocco Giorannello e ai loro figli. Primo motivo: violazione degli artt. 6 e 7, comma 1, d.lgs. 159/2011 per omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, con la doglianza che la motivazione sarebbe inesistente o meramente apparente. Secondo motivo: censura della confisca dell'immobile in Gela (via Ruggero Settimo, foglio 187 part. 1477 sub. 29, acquistato 23/05/2003), per violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e principi costituzionali, deducendo insufficiente prova della disponibilità indiretta dell'immobile da parte di Carmelo Collodoro e eccessiva reliance sulle dichiarazioni del collaboratore Crocifisso Smorta senza adeguati riscontri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato: le misure patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente rispetto alle misure personali e quindi non era necessario accertare l'attualità della pericolosità sociale ai fini della confisca (art. 18, comma 1, d.lgs. 159/2011). Il secondo motivo è stato ritenuto privo di rilevanza in cassazione perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la decisione valorizzando elementi probatori (in particolare conversazioni intercettate e le dichiarazioni del collaboratore) e, nel procedimento di prevenzione, le dichiarazioni di collaboratori non richiedono sempre il riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; pertanto non si è ravvisata una motivazione inesistente o meramente apparente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia e misure di prevenzione)

    art. 6; art. 7 comma 1; art. 10 comma 3; art. 14 comma 2-ter; art. 15; art. 18 comma 1; art. 24; art. 75

    La Corte afferma che per le misure patrimoniali (confisca) non è necessario accertare l'attualità della pericolosità sociale al momento della richiesta (art. 18, comma 1). Gli artt. 6 e 7 richiamati dai ricorrenti sono pertinenti alla verifica della pericolosità ma non sono rilevanti quando è stata proposta ed adottata solo una misura patrimoniale. Art.10 comma 3 limita i motivi di cassazione nei procedimenti di prevenzione.

  • codice di procedura penale

    art. 606 comma 1 lett. e; art. 616; art. 125 comma 3; art. 192 comma 3

    Art. 606(1)(e) limita la censura in Cassazione in tema di motivazione salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Art.125 comma 3 impone il decreto motivato del giudice d'appello. Art.192 comma 3 prevede il criterio del riscontro per le dichiarazioni di parte, ma la Corte ricorda che nel procedimento di prevenzione le dichiarazioni del collaboratore non richiedono sempre il riscontro formale.

  • disposizioni procedurali specifiche del d.lgs. 159/2011

    art. 10 comma 3; art. 27 comma 2

    Limitano l'ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; le censure sulla motivazione sono ricevibili in Cassazione solo se la motivazione è del tutto inesistente o meramente apparente.
  • Le misure patrimoniali (confisca) possono essere richieste e applicate disgiuntamente dalle misure personali: non è sempre necessario dimostrare l'attualità della pericolosità sociale al momento dell'applicazione della misura patrimoniale.
  • Il vizio di motivazione è rilevante in Cassazione solo se la motivazione è priva di qualsiasi ancoraggio probatorio (argomentazioni apodittiche, affermazioni di stile o ragionamenti fittizi). Contestazioni che implichino mera rivalutazione degli elementi probatori attengono a motivi non ammissibili in Cassazione.
  • Nel procedimento di prevenzione le dichiarazioni del collaboratore di giustizia hanno rilievo e, secondo la giurisprudenza citata, non richiedono sempre un riscontro formale ex art. 192 cod. proc. pen.; la valutazione della loro attendibilità e del grado di riscontro è di competenza del giudice del merito.
  • Quando si contesta la disponibilità indiretta di un bene occorre proporre elementi specifici di fatto che dimostrino l'errore di valutazione; mere ipotesi o rilievi generici sulla insufficienza della prova difficilmente determinano l'accoglimento del ricorso in Cassazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati nei procedimenti di prevenzione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende.

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