Cassazione Penale, Sentenza n. 11568/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Caltanissetta del 24/02/2021 nella parte in cui ha confermato la confisca di beni (quote societarie, immobili, diritti reali, veicoli) intestati a Vincenza Collodoro, a Rocco Giorannello e ai loro figli. Primo motivo: violazione degli artt. 6 e 7, comma 1, d.lgs. 159/2011 per omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, con la doglianza che la motivazione sarebbe inesistente o meramente apparente. Secondo motivo: censura della confisca dell'immobile in Gela (via Ruggero Settimo, foglio 187 part. 1477 sub. 29, acquistato 23/05/2003), per violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e principi costituzionali, deducendo insufficiente prova della disponibilità indiretta dell'immobile da parte di Carmelo Collodoro e eccessiva reliance sulle dichiarazioni del collaboratore Crocifisso Smorta senza adeguati riscontri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato: le misure patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente rispetto alle misure personali e quindi non era necessario accertare l'attualità della pericolosità sociale ai fini della confisca (art. 18, comma 1, d.lgs. 159/2011). Il secondo motivo è stato ritenuto privo di rilevanza in cassazione perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la decisione valorizzando elementi probatori (in particolare conversazioni intercettate e le dichiarazioni del collaboratore) e, nel procedimento di prevenzione, le dichiarazioni di collaboratori non richiedono sempre il riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; pertanto non si è ravvisata una motivazione inesistente o meramente apparente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia e misure di prevenzione)
art. 6; art. 7 comma 1; art. 10 comma 3; art. 14 comma 2-ter; art. 15; art. 18 comma 1; art. 24; art. 75
La Corte afferma che per le misure patrimoniali (confisca) non è necessario accertare l'attualità della pericolosità sociale al momento della richiesta (art. 18, comma 1). Gli artt. 6 e 7 richiamati dai ricorrenti sono pertinenti alla verifica della pericolosità ma non sono rilevanti quando è stata proposta ed adottata solo una misura patrimoniale. Art.10 comma 3 limita i motivi di cassazione nei procedimenti di prevenzione.
codice di procedura penale
art. 606 comma 1 lett. e; art. 616; art. 125 comma 3; art. 192 comma 3
Art. 606(1)(e) limita la censura in Cassazione in tema di motivazione salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Art.125 comma 3 impone il decreto motivato del giudice d'appello. Art.192 comma 3 prevede il criterio del riscontro per le dichiarazioni di parte, ma la Corte ricorda che nel procedimento di prevenzione le dichiarazioni del collaboratore non richiedono sempre il riscontro formale.
disposizioni procedurali specifiche del d.lgs. 159/2011
art. 10 comma 3; art. 27 comma 2
Limitano l'ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola violazione di legge.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; le censure sulla motivazione sono ricevibili in Cassazione solo se la motivazione è del tutto inesistente o meramente apparente.
- Le misure patrimoniali (confisca) possono essere richieste e applicate disgiuntamente dalle misure personali: non è sempre necessario dimostrare l'attualità della pericolosità sociale al momento dell'applicazione della misura patrimoniale.
- Il vizio di motivazione è rilevante in Cassazione solo se la motivazione è priva di qualsiasi ancoraggio probatorio (argomentazioni apodittiche, affermazioni di stile o ragionamenti fittizi). Contestazioni che implichino mera rivalutazione degli elementi probatori attengono a motivi non ammissibili in Cassazione.
- Nel procedimento di prevenzione le dichiarazioni del collaboratore di giustizia hanno rilievo e, secondo la giurisprudenza citata, non richiedono sempre un riscontro formale ex art. 192 cod. proc. pen.; la valutazione della loro attendibilità e del grado di riscontro è di competenza del giudice del merito.
- Quando si contesta la disponibilità indiretta di un bene occorre proporre elementi specifici di fatto che dimostrino l'errore di valutazione; mere ipotesi o rilievi generici sulla insufficienza della prova difficilmente determinano l'accoglimento del ricorso in Cassazione.
- Ricorsi manifestamente infondati nei procedimenti di prevenzione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
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