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Ordinanza

Ordinanza n. 576/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento della nota, sottoscritta il 22.01.2026 dal Direttore Generale per la “Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale” della Campania, Avv. Antonio Postiglione, recante l’imposizione, retroattiva, del divieto per gli Spoke di rendere le prestazioni di laboratorio non differibili e urgenti; 2. ove e per quanto lesiva, della deliberazione di GRC n. 423 del 2025, di approvazione delle linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete dei laboratori privata accreditati della regione Campania; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale; e, quindi, per l’accertamento del diritto della ricorrente a rendere le prestazioni di laboratorio indifferibili ed urgenti ricomprese nei livelli essenziali di assistenza;

Giustizia amministrativa202600772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dirigenziale del 22 gennaio 2026 che richiama il divieto, per gli Spoke, di erogare prestazioni di laboratorio indifferibili e urgenti, nonché deliberazioni regionali sulla riorganizzazione della rete dei laboratori privati accreditati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota dirigenziale del 22 gennaio 2026, la deliberazione della Giunta regionale Campania n. 423 del 2025 e ogni atto connesso, chiedendo anche l'accertamento del diritto a rendere, in regime di accreditamento istituzionale, prestazioni di laboratorio indifferibili e urgenti comprese nei livelli essenziali di assistenza. In via cautelare ha contestato, tra l'altro, l'imposizione retroattiva del divieto per gli Spoke e la decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, sulla base delle controdeduzioni regionali e della lettura degli atti, che la nota dirigenziale impugnata si limitasse a rinviare alle precedenti deliberazioni regionali n. 423 del 2025 e n. 647 del 2025, le quali avevano già precluso agli Spoke l'esecuzione delle prestazioni indifferibili a partire dal 1° gennaio 2026. In particolare, la deliberazione n. 423 del 2025, nella parte rubricata "Deroghe", aveva espressamente superato le precedenti disposizioni che consentivano agli Spoke di effettuare, in deroga alla soglia minima di efficienza, le prestazioni già individuate come esami indifferibili e urgenti in regime di accreditamento istituzionale. La stessa deliberazione aveva previsto il completamento della riorganizzazione della rete dei laboratori privati entro il 1° gennaio 2026. Poiché le deliberazioni n. 423/2025 e n. 647/2025 erano state tardivamente impugnate e i loro effetti pregiudizievoli si erano già consolidati, il giudice ha escluso la sussistenza delle condizioni per concedere la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il TAR ne ha escluso la sussistenza in ragione del consolidamento degli effetti degli atti presupposti.

Massime di principio

  • Quando l'atto dirigenziale impugnato si limita a dare applicazione o a rinviare ad atti generali o deliberazioni precedenti che hanno già prodotto l'effetto lesivo, la contestazione della lesione deve investire tempestivamente gli atti presupposti; la tardiva impugnazione di questi ultimi impedisce, in sede cautelare, di rimettere in discussione effetti ormai consolidati.
  • La tutela cautelare non può essere concessa quando gli effetti pregiudizievoli derivano da deliberazioni regionali già efficaci e non tempestivamente impugnate, con conseguente consolidamento della loro disciplina e insussistenza delle condizioni cautelari.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

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