L.R. Abruzzo 35/2012
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Abruzzo n. 41/2007 sul Consiglio delle Autonomie Locali (CAL): sede presso il Consiglio regionale, regole di composizione e supplenza, elezione di Presidente e Ufficio di presidenza, quorum di funzionamento, competenze consultive e propositive, procedure e termini per i pareri. Produce effetti dal 28 luglio 2012 ed è rilevante come testo di modifica della disciplina del CAL.
Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali dell’Abruzzo
Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali dell’Abruzzo
La legge interviene sulla L.R. Abruzzo 11 dicembre 2007, n. 41, aggiornando l’assetto organizzativo e funzionale del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). La disciplina risultante riguarda esclusivamente la Regione Abruzzo e disciplina sede, funzionamento, competenze consultive e propositive, nonché le modalità di acquisizione dei pareri.
Assetto organizzativo e sede
Il CAL è collocato presso il Consiglio regionale, che ne assicura il funzionamento mettendo a disposizione la sede di riunione e gli uffici. È inoltre previsto che la Giunta regionale metta a disposizione le risorse umane necessarie al funzionamento del CAL mediante la riduzione di un’unità della propria dotazione organica di categoria C1, con corrispondente incremento della dotazione organica del Consiglio regionale.
Funzionamento, quorum e continuità operativa
Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si applica il regolamento del Consiglio regionale. Fino alla reintegra dei componenti elettivi, il CAL può comunque funzionare con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l’esercizio delle funzioni consultive più rilevanti e di quelle propositive indicate dalla legge.
Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza
Nella prima seduta il CAL elegge, fra i propri componenti, il Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. La prima seduta è presieduta dal componente più anziano di età e funge da segretario il più giovane. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto con voto limitato a un nominativo: nei primi tre scrutini occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati; dal quarto scrutinio basta la maggioranza assoluta, con preferenza per il più giovane in caso di parità. Il Vicepresidente e il Segretario sono eletti con scrutinio segreto e, in caso di parità, prevale rispettivamente il più anziano di età.
Vacanza dei componenti elettivi
Se non è possibile procedere alla nomina del componente elettivo previsto dalla disciplina previgente, il Presidente del Consiglio regionale deve indire entro trenta giorni dalla decadenza le elezioni nel collegio interessato e procedere alla nomina conseguente. La norma mira a garantire la reintegrazione tempestiva del CAL.
Attività consultiva
Il CAL esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e di regolamento concernenti enti locali, conferimento di funzioni amministrative e riparto di competenze tra Regione ed enti locali; sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale e sugli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo; sull’esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla legge n. 131/2003; su ogni altra questione demandata da Costituzione, Statuto e leggi; e nelle materie di organizzazione territoriale locale, competenze e attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per essi. In alcune materie il CAL delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Resta possibile il parere facoltativo quando Consiglio o Giunta ritengano opportuna la consultazione preventiva degli enti locali.
Iniziativa legislativa e funzioni propositive
Il CAL esercita l’iniziativa legislativa secondo lo Statuto e il regolamento interno del Consiglio regionale, formula proposte e indirizzi su questioni di interesse degli enti locali, presenta osservazioni sulle modifiche statutarie che li riguardano, nomina e designa rappresentanti del sistema delle autonomie locali nei casi previsti dalla legge regionale, indica uno dei cinque esperti del Collegio regionale per le garanzie statutarie e può rivolgersi a tale Collegio per interpretazione dello Statuto e verifica di compatibilità di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali. Può inoltre proporre l’attivazione della questione di legittimità costituzionale su atti statali lesivi delle competenze degli enti locali.
Procedure per l’acquisizione dei pareri e termini
L’iniziativa per chiedere il parere del CAL spetta al Consiglio e alla Giunta regionale, secondo le rispettive regole interne e gli atti organizzativi della Giunta. Per il parere facoltativo previsto dalla legge è richiesta l’iniziativa di almeno un quarto dei consiglieri regionali. Le richieste sugli atti di competenza della Giunta sono formulate nella fase istruttoria e trasmesse al Presidente del CAL, con parere definitivo. Il CAL deve esprimersi entro 20 giorni, ridotti a un terzo in caso d’urgenza, oppure entro 10 giorni per alcune specifiche funzioni; decorso inutilmente il termine, Consiglio e Giunta possono procedere comunque. Se il parere è negativo o condizionato, il Consiglio regionale può approvare comunque l’atto, anche senza recepire le modifiche, a maggioranza assoluta.
Aspetti finanziari e decorrenza
L’attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale e deve avvenire con le risorse disponibili, assicurando l’invarianza della spesa. Per il bilancio pluriennale 2012-2014 le risorse vengono trasferite contestualmente al trasferimento della dotazione organica; per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 28 luglio 2012.
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