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Legge

L.R. Abruzzo 36/2012

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014) e disposizioni relative alla sede istituzionale dell'Ater di L'Aquila.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 36/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 36/2012 modifica il bilancio 2012 spostando 1.108.700 euro dai capitoli per le elezioni regionali agli interventi per il turismo interregionale. Inoltre autorizza l’Ater di L’Aquila, in ragione del sisma del 6 aprile 2009, a usare fondi ex leggi 560/1993 e 76/2001 per acquistare un immobile ERP da adibire temporaneamente a sede, in attesa della restituzione della sede istituzionale.

Variazioni di bilancio 2012 e autorizzazione per la sede provvisoria dell’Ater di L’Aquila

Variazioni di bilancio 2012 e sede provvisoria dell’Ater di L’Aquila

La legge regionale Abruzzo 23 luglio 2012, n. 36 interviene sul bilancio di previsione 2012 e disciplina, in via eccezionale e collegata agli effetti del sisma del 6 aprile 2009, l’utilizzo di risorse per la sede provvisoria dell’Ater di L’Aquila.

Interventi per le politiche interregionali del turismo

La legge dispone una variazione compensativa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con la L.R. 2/2012. In particolare:

  • il capitolo di spesa relativo alle spese per l’espletamento delle elezioni regionali viene ridotto di 1.108.700 euro;
  • lo stanziamento destinato agli interventi per lo sviluppo delle politiche interregionali del turismo, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 135/2001, viene incrementato dello stesso importo. La norma produce effetti sul solo esercizio finanziario 2012 e riguarda esclusivamente il bilancio regionale Abruzzo.

Sede istituzionale dell’Ater di L’Aquila

Per effetto della situazione determinata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l’Ater di L’Aquila è autorizzata a utilizzare i fondi previsti dalla legge n. 560/1993 e dalla legge n. 76/2001 per acquistare un immobile:

  • destinato all’edilizia residenziale pubblica;
  • provvisoriamente strumentale allo svolgimento delle attività dell’Ente. L’autorizzazione opera nelle more della restituzione della sede istituzionale, classificata E, e ha quindi natura temporanea e legata alla perdurante indisponibilità della sede originaria.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 28 luglio 2012.

Valutazione di attualità

L’atto è da considerarsi sostanzialmente superato/deprecato sotto il profilo applicativo, perché contiene una variazione di bilancio riferita all’esercizio 2012, già concluso, e una disciplina eccezionale legata alla fase emergenziale post-sisma e alla temporanea sistemazione dell’Ater di L’Aquila.

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