L.R. Abruzzo 33/2012
Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10.1.2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2012)", norme in materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie oncologiche e provvedimenti finanziari riguardanti le Comunita' Montane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 33/2012 modifica l’art. 29 della l.r. 1/2012, esclude un caso di sospensione per concessioni con parere VIA già favorevole al 30.12.2011 e contiene misure finanziarie 2012 per Comunità montane e rimborsi ai cittadini oncologici. Quest’ultima disciplina è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.
Modifiche alla disciplina finanziaria 2012 e misure su Comunità montane e rimborsi oncologici
Modifiche alla disciplina finanziaria regionale e misure settoriali
La legge regionale Abruzzo n. 33 del 2012 interviene su alcune disposizioni della finanziaria regionale 2012 e introduce misure finanziarie per le Comunità montane, oltre a prevedere un intervento a favore di cittadini affetti da patologie oncologiche residenti in Abruzzo. L’atto ha efficacia nel solo territorio della Regione Abruzzo ed è entrato in vigore il 26 luglio 2012.
Modifica alla sospensione prevista dalla l.r. 1/2012
La legge aggiunge all’articolo 29 della l.r. 1/2012 un’ipotesi di esclusione dalla sospensione prevista dal comma 1. In particolare, la sospensione non si applica alle concessioni in corso di rilascio che, alla data del 30 dicembre 2011, avevano già ottenuto il parere positivo del Comitato VIA.
Questa disposizione si inserisce nel quadro della disciplina finanziaria e autorizzatoria regionale, ma il testo fornito segnala che l’articolo 29 della l.r. 1/2012 è stato successivamente abrogato dalla l.r. 63/2012.
Provvedimenti finanziari per le Comunità montane
Per consentire nel 2012 il puntuale adempimento di obbligazioni già in essere, la Regione Abruzzo autorizza l’erogazione di trasferimenti alle Comunità montane in deroga ai parametri stabiliti dall’art. 10 della l.r. 10/2008.
La Giunta regionale è incaricata di definire, con proprio atto, criteri e modalità di concessione ed erogazione delle risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2012 sul capitolo 121540 della U.P.B. 14.01.004, denominato “Contributo in favore delle Comunità Montane”.
Le somme stanziate su tale capitolo possono essere utilizzate anche per coprire gli oneri finanziari, debitamente quantificati e certificati dai Commissari, relativi alle spese connesse alla procedura di scioglimento e liquidazione delle Comunità montane soppresse con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Rimborso per cittadini affetti da patologie oncologiche
La legge prevedeva che la Giunta regionale, tramite le Aziende USL, corrispondesse un rimborso ai cittadini residenti in ambito regionale affetti da patologie oncologiche, purché la patologia fosse certificata dai responsabili dei comprensori oncologici o delle strutture a valenza regionale previste dalla l.r. 61/1996, oppure da altro dirigente sanitario da essi delegato. Il rimborso riguardava i trattamenti medici, clinico-laboratoristici, chirurgici e radioterapici effettuati presso strutture sanitarie regionali, secondo quanto stabilito dalla l.r. 6/2000.
Per finanziare l’intervento, per l’esercizio finanziario corrente erano disposti incrementi di competenza e di cassa: un aumento di 200.000 euro dell’entrata sul capitolo 35020 e un corrispondente aumento di 200.000 euro del capitolo di spesa 71609, di nuova istituzione, denominato “Interventi socio assistenziali per la maternità, l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia”. La spesa poteva essere sostenuta solo entro i limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio; per gli esercizi successivi, la quantificazione del capitolo 71609 era rimessa alla legge annuale di bilancio.
Tuttavia, il testo fornito indica che questo articolo è stato impugnato dal Consiglio dei ministri e poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 104 del 2013.
Entrata in vigore e rilevanza pratica
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi il 26 luglio 2012. Nel complesso, il provvedimento ha oggi rilevanza limitata: una parte della disciplina sulle Comunità montane si riferisce a un esercizio finanziario ormai concluso, mentre la norma sui rimborsi oncologici risulta caducata per illegittimità costituzionale.
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