L.R. Abruzzo 37/2012
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Abruzzo n. 22/2009 rafforzando i flussi informativi con il Consiglio, la partecipazione alla formazione degli atti UE, la verifica di sussidiarietà, la sessione europea annuale, la legge europea regionale, le misure urgenti, la notifica di servizi e aiuti di Stato e il ricorso contro atti UE ritenuti illegittimi. Vigente dall’11 agosto 2012.
Modifiche alla disciplina abruzzese sulla partecipazione ai processi normativi UE
Modifiche alla disciplina regionale sulla partecipazione all’Unione europea
La legge interviene sulla L.R. Abruzzo 30 ottobre 2009, n. 22, aggiornando le procedure con cui la Regione partecipa alla formazione e all’attuazione del diritto dell’Unione europea. La disciplina si applica esclusivamente alla Regione Abruzzo e coordina l’azione di Giunta, Consiglio regionale, Commissione consiliare competente e strutture amministrative regionali.
Informazione del Consiglio e trasmissione degli atti
Il Presidente della Giunta regionale deve informare periodicamente il Consiglio regionale, comunque ogni sei mesi, sulle relazioni tra Regione e Unione europea, incluse le attività previste dalla legge n. 131/2003, nonché sulle negoziazioni con Stati esteri ed enti omologhi. Il Servizio Affari della Giunta e i Direttori regionali trasmettono telematicamente alla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee gli atti di programmazione e i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche europee regionali.
Partecipazione alla formazione degli atti europei e osservazioni regionali
La Regione partecipa alla formazione degli atti europei mediante osservazioni della Regione. Tali osservazioni sono proposte dalla Giunta e da ciascun consigliere e vengono discusse e approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, secondo il Regolamento interno del Consiglio.
Verifica del principio di sussidiarietà
Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea, anche tramite forme di cooperazione interistituzionale in ambito nazionale ed europeo. Gli esiti della verifica sono approvati con risoluzione della Commissione competente e trasmessi alla Giunta, alle Camere, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
Indirizzi annuali in materia europea
Entro marzo di ogni anno il Consiglio regionale si riunisce per esaminare il programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini delle osservazioni regionali. Il Presidente del Consiglio comunica al Presidente della Giunta l’avvio dell’esame. L’esame è contestuale a quello della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo, presentata dalla Giunta. All’esito, il Consiglio può approvare un atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione dell’ordinamento europeo. La relazione di conformità è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Politiche Europee.
Riserva di esame
La Giunta regionale, se opportuno o su richiesta del Consiglio, sollecita l’apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, prevista dalla legge n. 11/2005. L’atto di richiesta è trasmesso agli organi competenti e comunicato alla Commissione consiliare competente. Se la richiesta proviene dal Consiglio, essa è adottata con risoluzione della Commissione competente secondo il Regolamento interno.
Legge europea regionale e sessione europea
Il progetto di legge europea regionale è presentato dalla Giunta entro il 31 maggio di ogni anno e reca nel titolo la dicitura “Legge europea regionale” con l’indicazione dell’anno di riferimento. Per la sua approvazione il Consiglio si riunisce in sessione europea secondo il Regolamento interno. La legge europea regionale è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Politiche Europee. È inoltre previsto il coinvolgimento della Commissione consiliare competente per le politiche europee.
Misure urgenti e adeguamenti tecnici
Quando sia necessario adeguare l’ordinamento regionale agli atti normativi dell’Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia prima dell’entrata in vigore della legge europea dell’anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio il relativo progetto di legge indicando l’atto UE di riferimento e la data entro cui deve essere approvato. Le norme europee non direttamente applicabili, che incidono su modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.
Notifica delle discipline per attività di servizi
La Regione notifica alla Commissione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l’accesso o l’esercizio di un’attività di servizi a nuovi requisiti, nei casi previsti dalla direttiva 2006/123/CE come attuata dalla legislazione statale. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la notifica segue l’approvazione della Giunta stessa. Per gli atti di iniziativa consiliare, popolare o degli enti locali e delle autonomie, la notifica avviene dopo l’approvazione in sede referente della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione per le politiche europee. Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dalla normativa statale di attuazione; sono attribuite alle strutture della Giunta o del Consiglio, con raccordo amministrativo interno.
Aiuti di Stato
La Regione assicura il rispetto delle norme del TFUE sugli aiuti di Stato. I progetti di legge regionale e gli schemi di atti amministrativi, anche dirigenziali, che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette a obbligo di notifica sono previamente prenotificati alla Commissione europea. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la legge è approvata tenendo conto degli esiti della prenotifica e la legge promulgata è poi notificata alla Commissione. Per gli atti di iniziativa consiliare o popolare e degli enti locali/autonomie, il Presidente del Consiglio comunica il progetto alla Giunta ai fini della prenotifica; la Commissione competente per materia lo approva definitivamente tenendo conto degli esiti. Gli atti amministrativi regionali sono adottati nel rispetto degli esiti della prenotifica.
Non si può dare esecuzione agli aiuti soggetti a notifica prima dell’autorizzazione della Commissione europea; gli atti devono prevedere una clausola sospensiva. Le decisioni di autorizzazione sono pubblicate sul BUR Abruzzo insieme o successivamente ai provvedimenti istitutivi. Gli aiuti in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione e pubblicati sul BUR. Gli aiuti “de minimis” sono pubblicati sul BUR senza preventiva notifica o comunicazione. Le attività di pre-notifica, notifica e comunicazione sono curate dalla Direzione della Giunta competente in materia di Presidenza, in raccordo con le strutture competenti; le strutture che concedono aiuti devono adempiere agli obblighi imposti dalla normativa europea.
Ricorso contro atti normativi europei e controllo di sussidiarietà
Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta, previa informazione del Consiglio, può chiedere al Governo e alla Conferenza Stato-Regioni l’impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo. Il Consiglio può inoltre invitare la Giunta, con apposito atto di indirizzo, a richiedere al Governo l’impugnazione, soprattutto quando abbia già espresso valutazioni sull’atto nella fase di formazione del diritto UE e nel controllo di sussidiarietà. Resta ferma la possibilità del Consiglio di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale sul rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale.
Adeguamento del regolamento interno e sostituzioni terminologiche
Il Consiglio regionale deve adeguare il proprio Regolamento interno alle prescrizioni della legge. Inoltre, in tutta la L.R. n. 22/2009, i riferimenti testuali a “comunitari”, “comunitaria” e “comunitario” sono sostituiti rispettivamente da “europei”, “europea” ed “europeo”.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dall’11 agosto 2012.
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