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Legge

L.R. Abruzzo 38/2012

Disciplina delle attivita' agrituristiche in Abruzzo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 38/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo l’esercizio dell’agriturismo da parte di imprenditori agricoli, definendone attività, requisiti, SCIA, classificazione, controlli, sanzioni, finanziamenti e regime transitorio. Prevede un regolamento attuativo, abroga la precedente normativa regionale sul settore e subordina eventuali contributi al via libera UE sugli aiuti di Stato.

Disciplina dell’agriturismo in Abruzzo

Disciplina dell’agriturismo in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 38/2012 detta la disciplina organica dell’attività agrituristica nel territorio regionale, nel quadro della normativa statale e comunitaria di settore. Il provvedimento regola finalità, soggetti legittimati, procedure amministrative, requisiti delle strutture, controlli, sanzioni, finanziamenti e regime transitorio.

Finalità e quadro generale

La Regione sostiene l’agricoltura promuovendo e disciplinando l’agriturismo come strumento di multifunzionalità, tutela del reddito agricolo e valorizzazione del territorio rurale. Le finalità comprendono, tra l’altro:

  • permanenza dei produttori nelle zone rurali e riequilibrio tra realtà agricole;
  • tutela del patrimonio naturale, edilizio, ambientale e culturale rurale;
  • valorizzazione delle produzioni tipiche, dell’enogastronomia, della biodiversità e dell’educazione alimentare;
  • promozione di attività didattiche, divulgative e di servizio alle comunità locali;
  • realizzazione di punti di informazione turistico-territoriali rurali.

Definizione di attività agrituristica e attività ammesse

L’attività agrituristica consiste in attività di ricezione e ospitalità svolte dagli imprenditori agricoli, anche in forma societaria o associata, mediante l’utilizzo dell’azienda agricola in rapporto di connessione con coltivazione, silvicoltura e allevamento.

Sono ricomprese, tra le principali attività:

  • ospitalità in locali aziendali;
  • accoglienza in spazi aperti per campeggiatori e caravan;
  • somministrazione di pasti e bevande, con prodotti aziendali ed extraaziendali provenienti in prevalenza da aziende agricole regionali, con preferenza per prodotti tipici e biologici;
  • degustazioni, anche con mescita di vini, e attività ricreative, culturali, didattiche, ippoturistiche, sportive, escursionistiche e naturalistiche;
  • trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli, anche con lavorazioni esterne;
  • vendita dei prodotti agricoli e dei prodotti tipici locali;
  • svolgimento di funzioni di operatore ambientale e culturale.

La normativa richiede adeguata esposizione delle informazioni sulla provenienza dei prodotti utilizzati nei piatti. Per alcuni prodotti non presenti sul territorio regionale è ammessa una quota fino al 10% se rispondono a qualità e tipicità richieste.

Soggetti legittimati, connessione e prevalenza dell’attività agricola

L’agriturismo è riservato all’imprenditore agricolo, singolo o associato, che conduca un’azienda in proprietà o ad altro titolo. Per la gestione può avvalersi di familiari e di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato o parziale, considerati lavoratori agricoli ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali.

L’attività agrituristica deve essere connessa a quella agricola e quest’ultima deve rimanere prevalente. La connessione è valutata con il criterio del tempo di lavoro: il tempo dedicato all’attività agricola deve essere superiore a quello destinato all’agriturismo.

Sono previsti alcuni limiti specifici per l’ospitalità all’aperto:

  • massimo 35 piazzole per tende, caravan, autocaravan, case mobili e simili;
  • massimo 90 posti complessivi per azienda negli spazi aperti;
  • cumulo con gli ospiti delle strutture ricettive aziendali fino a 100 persone contemporaneamente.

Per aziende familiari con non più di 10 ospiti, la prevalenza agricola si considera comunque soddisfatta quando si svolgono ricezione e somministrazione di pasti e bevande.

Elenchi regionali e certificato di abilitazione

Presso la struttura regionale competente sono istituiti due elenchi:

  • elenco degli imprenditori agricoli in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica;
  • elenco degli operatori agrituristici che hanno presentato la SCIA.

L’iscrizione negli elenchi ha funzione di monitoraggio, controllo e adempimento degli obblighi previsti dalla normativa statale. Gli operatori già iscritti nel precedente albo regionale vengono ricondotti nei nuovi elenchi secondo il possesso o meno del titolo autorizzatorio.

Il certificato di abilitazione è rilasciato previa domanda contenente dati aziendali, elementi per verificare connessione e prevalenza e l’indicazione delle attività che l’azienda intende svolgere. Il certificato decade in caso di rinuncia, perdita dei requisiti o mancato avvio dell’attività entro tre anni dall’iscrizione nell’elenco regionale.

Il certificato non viene rilasciato, o se già rilasciato va revocato, a soggetti condannati negli ultimi tre anni per specifici delitti in materia alimentare o igienico-sanitaria, oppure sottoposti a misure di prevenzione o dichiarati delinquenti abituali, salvo riabilitazione. La struttura regionale effettua controlli periodici sul mantenimento dei requisiti.

Procedura amministrativa: SCIA e adempimenti comunali

Il soggetto in possesso del certificato che intende esercitare presenta al SUAP del Comune competente la SCIA su modulistica regionale. La SCIA abilita l’avvio dell’attività dalla data di presentazione.

In caso di carenza dei requisiti dichiarati si applica la disciplina generale della SCIA. I Comuni trasmettono alla struttura regionale, entro 60 giorni dalla SCIA, i dati utili per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici.

Se l’azienda subisce modificazioni oggettive o soggettive, o cambiano i servizi offerti, occorre adeguare il certificato e presentare una nuova SCIA.

Immobili utilizzabili e disciplina edilizia

Per l’agriturismo possono essere utilizzati gli edifici esistenti sul fondo, oppure locali ed edifici esistenti nei borghi rurali, purché direttamente utilizzati dall’imprenditore in rapporto di connessione con l’attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo.

L’utilizzo agrituristico non comporta cambio di destinazione d’uso. Sono consentiti interventi di ristrutturazione, restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, e risanamento igienico-edilizio, purché non siano alterate la ruralità e la tipologia architettonica degli edifici.

Sono vietati nuovi edifici. Gli ampliamenti sono ammessi solo per adeguamento igienico-sanitario e nei casi previsti dal regolamento attuativo, senza stravolgere l’assetto architettonico. Per accessibilità e superamento delle barriere architettoniche sono consentite anche opere provvisionali.

Se l’attività agricola è esercitata in un fondo privo di edifici, l’agriturismo può essere svolto in edifici esistenti di altri fondi nella disponibilità dell’impresa agricola, secondo le condizioni fissate dal regolamento.

Requisiti igienico-sanitari

I requisiti igienico-sanitari vanno valutati tenendo conto della ruralità e delle caratteristiche architettoniche degli immobili, delle dimensioni limitate dell’attività e dell’organizzazione aziendale.

Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande restano soggette alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. L’autorità sanitaria considera anche la diversificazione delle produzioni, i quantitativi limitati e i metodi tradizionali di lavorazione.

Per le aziende che svolgono solo alloggio è sufficiente il requisito dell’abitabilità. Per la somministrazione di un numero limitato di pasti può essere autorizzato l’uso della cucina domestica.

Tutela del paesaggio agrario e manutenzione del territorio

I Comuni con particolare vocazione agricola possono istituire denominazioni comunali di pregio paesaggistico, su richiesta di associazioni agricole, agrituristiche, culturali o degli imprenditori interessati, per salvaguardare colture tradizionali e relativo valore economico.

Gli imprenditori agrituristici possono svolgere anche attività di manutenzione del territorio e delle risorse naturali e agricole, tra cui tutela di piante e ulivi secolari, manutenzione di siepi e muretti in pietra, forestazione produttiva, impianti per biomasse, gestione di aree naturali, parchi rurali e aree verdi.

Vendita diretta, promozione e valorizzazione dei prodotti

Le aziende agrituristiche possono effettuare vendita diretta dei prodotti propri e di aziende agricole regionali, anche trasformati, in punti vendita autorizzati. È consentita anche la vendita di prodotti tipici dell’artigianato regionale.

Le aziende che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata possono organizzare eventi promozionali in azienda secondo le condizioni del regolamento attuativo.

Programmazione regionale e sostegno allo sviluppo

La struttura regionale competente predispone un programma quinquennale, aggiornabile annualmente, per la promozione dell’agriturismo, che può includere piani di programmazione dell’attività e interventi per lo sviluppo del territorio rurale.

Le associazioni agrituristiche regionali riconosciute possono presentare piani quinquennali con programmi annuali entro il 31 ottobre di ciascun anno. Tali piani devono essere coerenti con le strategie del programma regionale. La Giunta regionale può definire criteri e modalità di svolgimento nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

Classificazione delle strutture agrituristiche

L’uso della denominazione “agriturismo” e dei termini derivati è riservato alle aziende agricole che esercitano effettivamente l’attività agrituristica.

La Regione introduce l’obbligo di classificazione delle strutture ricettive agrituristiche sulla base di criteri unitari nazionali. La struttura regionale competente, sentita la commissione consiliare, adotta un atto amministrativo che determina criteri e tipologie di classificazione per il territorio regionale, anche valorizzando peculiarità territoriali. Tale atto può essere adottato indipendentemente dal regolamento attuativo.

Osservatorio regionale dell’agriturismo

È istituito l’Osservatorio regionale dell’agriturismo presso la struttura regionale competente. La Giunta ne individua i componenti e disciplina il funzionamento; vi partecipano di diritto i rappresentanti delle associazioni nazionali rappresentative degli operatori agrituristici.

L’Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, acquisizione, gestione e diffusione dei dati sul settore regionale e trasmette le informazioni all’Osservatorio nazionale. Comuni e Province devono mettere a disposizione i dati di cui dispongono. La partecipazione non dà diritto ad alcun compenso o gettone.

Vigilanza, controlli, sospensione e revoca

La vigilanza sugli operatori agrituristici è esercitata dai Comuni, dalle ASL e dagli altri soggetti previsti dalla normativa vigente. Sull’imprenditore agrituristico controlla invece la struttura regionale competente, che verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti.

La perdita dei requisiti comporta revoca del certificato, cancellazione dall’elenco regionale e restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute.

Se vengono meno uno o più requisiti, il Comune assegna un termine non superiore a 30 giorni per il ripristino; nei casi più gravi può sospendere l’attività fino a un massimo di un anno. Se i requisiti non sono ripristinati, segue la revoca. La revoca scatta anche se vengono meno i requisiti soggettivi o se l’interessato non avvia l’attività entro un anno dalla data fissata, oppure la sospende senza comunicazione.

I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto e, entro 30 giorni, alla struttura regionale per il recupero delle eventuali provvidenze concesse.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni per diverse violazioni, tra cui:

  • uso abusivo delle denominazioni “agriturismo” o “agrituristico”: sanzione da 2.000 euro per la prima violazione fino a 10.000 euro per le successive, con obbligo di pubblicazione della notizia a spese dell’autore;
  • esercizio in assenza del titolo di operatore agrituristico: chiusura dell’esercizio disposta dal Comune e divieto di rilascio del titolo per 12 mesi;
  • superamento dei posti consentiti per ospitalità o ristorazione: sanzione pari a cinque volte il prezzo praticato per ciascun ospite in esubero;
  • mancata esposizione delle informazioni sulla provenienza dei prodotti: 500 euro;
  • mancata corrispondenza delle percentuali di acquisto dei prodotti per i pasti: 2.000 euro;
  • uso di denominazioni non consentite da parte dell’operatore agrituristico: da 250 a 500 euro.

In caso di reiterazione della stessa infrazione entro due anni, le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate e può essere disposta la chiusura dell’esercizio da 3 a 30 giorni; in caso di violazioni reiterate il Comune può revocare l’attività. Le sanzioni sono applicate dai Comuni e restano salve le altre sanzioni sanitarie e di settore. Gli importi riscossi restano all’amministrazione che ha irrogato la sanzione.

Regolamento di attuazione

Il regolamento di attuazione, adottato entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge, disciplina in dettaglio:

  • calcolo delle ore lavorative e verifica di connessione e complementarità;
  • modalità e documentazione per l’iscrizione negli elenchi regionali;
  • casi di ampliamento degli immobili;
  • norme igienico-sanitarie;
  • criteri per i programmi di sviluppo del territorio rurale;
  • criteri e modalità di classificazione delle aziende;
  • soggetti e procedure per vigilanza, controllo, revoca;
  • ogni altra disposizione necessaria all’attuazione della legge.

Il regolamento attuativo è stato emanato con D.P.G.R. 27 maggio 2014, n. 4/Reg.

Regime transitorio

Gli imprenditori già iscritti nel precedente albo regionale alla data di entrata in vigore della legge sono automaticamente iscritti nei nuovi elenchi regionali, secondo il possesso del titolo autorizzatorio e l’effettivo esercizio dell’attività.

Tali soggetti dovevano adeguarsi alle nuove condizioni entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge. In difetto, il certificato veniva revocato e l’iscrizione cancellata dagli elenchi regionali.

La Regione poteva autorizzare, con provvedimento straordinario, i titolari cancellati ad esercitare altre forme di turismo rurale, definendo modalità e tempi di adeguamento.

Finanziamenti e profili economici

La legge prevede che la Regione possa concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco regionale per iniziative a favore dell’agriturismo. I criteri di assegnazione, erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo sono definiti dal regolamento attuativo; la Giunta individua poi le iniziative finanziabili e le risorse, in coerenza con i programmi regionali.

Per l’attuazione della legge non sono previsti oneri finanziari, salvo quanto connesso al programma quinquennale di promozione. La concessione dei contributi resta comunque subordinata al parere positivo di compatibilità della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE.

Abrogazioni

Sono abrogate le precedenti leggi regionali Abruzzo in materia di agriturismo, nonché la sezione I del capo VI della L.R. 5/2010 relativa alle attività economiche e alla manutenzione normativa di settore.

Ambito territoriale e attualità della disciplina

La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo. Considerato il suo oggetto, la presenza di un regolamento attuativo e la persistente regolazione del settore agrituristico regionale, l’atto conserva attualità applicativa e non risulta deprecato.

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