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Legge

L.R. Abruzzo 34/2012

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante: "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche", integrazione alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)", modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" e modifica all'art. 63 della L.R. 1/2012 recante: Legge finanziaria regionale 2012.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 34/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 34/2012 modifica la L.R. 25/2011 sul fondo speciale per i territori montani e sui canoni idrici, la L.R. 7/2003 sui canoni di derivazione, la L.R. 9/2011 sul servizio idrico integrato e proroga al 31 ottobre 2012 il termine dell’art. 63 della L.R. 1/2012, con applicazione di alcuni commi dal 1° novembre 2012. Vigente dal 26 luglio 2012, ha contenuti in larga parte transitori e oggi è sostanzialmente superata.

Modifiche alla disciplina regionale abruzzese in materia di acque, servizio idrico integrato e canoni di utenza

Modifiche regionali in materia di acque, servizio idrico integrato e canoni

La legge regionale Abruzzo n. 34 del 2012 interviene su più testi normativi regionali, incidendo sulla disciplina del fondo speciale per la perequazione in favore dei territori montani, sui canoni per le utenze di acqua pubblica e su alcuni profili organizzativi del servizio idrico integrato. Introduce inoltre una proroga e una decorrenza differita per disposizioni della legge finanziaria regionale 2012.

Fondo speciale per i territori montani e riparto delle risorse

Viene precisato che il fondo speciale previsto dalla L.R. 25/2011 è pari a 4 milioni di euro annui. Il riparto è destinato ai Comuni classificati totalmente o parzialmente montani, secondo la normativa statale e regionale richiamata, con esclusione dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. La distribuzione avviene in proporzione alla superficie di ciascun Comune.

Disciplina delle derivazioni e domande in sanatoria

Nell’ambito della disciplina delle derivazioni di acqua pubblica, viene inserita tra le ipotesi rilevanti anche la presenza di domanda di derivazione in sanatoria. La modifica amplia quindi i casi considerati dalla legge regionale ai fini del procedimento autorizzatorio o concessorio.

Canoni per l’uso idroelettrico e regime transitorio triennale

Per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kW, per il triennio successivo all’entrata in vigore della legge, e dunque nel periodo di vigenza del fondo speciale richiamato, il costo unitario per l’uso idroelettrico è determinato per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta. La norma opera come disciplina speciale e transitoria rispetto alla regola generale sul costo unitario.

Canone zootecnico equiparato al canone industriale

Viene introdotta una specifica categoria di utenza, definita zootecnica, per la quale il canone è equiparato al canone industriale ridotto del 60% previsto dalla L.R. 25/2011, quando:

  • il volume annuo è superiore a 1.000 metri cubi/anno;
  • oppure l’allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo;
  • oppure è connesso alla conduzione del fondo agricolo, ma il foraggio proveniente dal fondo non supera il 30% del fabbisogno occorrente. La legge indica che la copertura finanziaria della previsione deriva dall’adeguamento del canone previsto da altra disposizione della stessa legge.

Servizio idrico integrato: assemblea dei sindaci e controllo sulle deliberazioni

La legge modifica la L.R. 9/2011 prevedendo che l’Assemblea dei Sindaci sia integrata dai sindaci dei Comuni di altre province che siano soci del soggetto gestore operante prevalentemente nella provincia. Le maggioranze e le presenze richieste devono essere calcolate tenendo conto di tale integrazione.

Inoltre, si chiarisce che le deliberazioni delle ASSI devono essere superate in caso di eventuali contrasti, rafforzando il coordinamento decisionale. Viene anche eliminato un passaggio che limitava il controllo analogo sul soggetto gestore in house al solo parere obbligatorio sugli atti fondamentali.

Proroga e decorrenza differita di disposizioni finanziarie regionali

Per la L.R. 1/2012, il termine del 31 luglio 2012 è prorogato al 31 ottobre 2012. I commi da 3 a 14 dell’articolo 63 trovano applicazione dal 1° novembre 2012.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 26 luglio 2012.

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