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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20951/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui la società concessionaria chiedeva il pagamento dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 2016, in relazione a cartelli esposti nelle vetrine di un’agenzia immobiliare contenenti annunci di vendita e acquisto di immobili e recanti, secondo l’ufficio, anche logo e marchio dell’agenzia. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario sostenendo che i cartelli, per forma e dimensioni, nella maggioranza non superavano un quarto di metro quadrato e quindi rientravano nell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507/1993. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva respinto l’appello della concessionaria, ritenendo che l’esenzione si applicasse e che la presenza del marchio non bastasse a escluderla, aggiungendo che alcuni cartelli non potevano essere tassati per errori di identificazione e che altri non erano stati contestati nel ricorso introduttivo. In cassazione la concessionaria ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo che la presenza di logo e marchio facesse venir meno l’esenzione; con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sul processo tributario, lamentando che la CTR aveva erroneamente ritenuto non contestati i cartelli indicati nelle tabelle E e, nonostante ciò, aveva annullato integralmente l’avviso senza riesaminare la pretesa nel merito. La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato e ha accolto il secondo, rilevando che nel processo tributario, quando il giudice ritiene invalido l’atto per ragioni sostanziali, deve procedere a una decisione di merito sostitutiva e non limitarsi all’annullamento dell’atto; nel caso concreto la CTR non aveva esaminato correttamente la contestazione relativa alla quantificazione della base imponibile per i cartelli indicati nelle tabelle E.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata disposta perché la CTR, a fronte di una controversia che richiedeva una verifica sostitutiva nel merito della pretesa tributaria, non aveva correttamente esaminato la doglianza sulla quantificazione dell’imposta e aveva erroneamente ritenuto non contestati alcuni cartelli. Il primo motivo è stato respinto perché, una volta riconosciuto che i cartelli recavano logo e marchio dell’agenzia, il regime di esenzione ex art. 17, comma 1, lett. b), poteva comunque operare se non risultava superata la soglia dimensionale prevista.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 132, comma 2, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della decisione.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria.

  • artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. n. 507/1993

    indicati come norme sul presupposto e sulla disciplina dell’imposta di pubblicità; il cartello con logo e marchio rientra, in astratto, nel presupposto impositivo.

  • art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 507/1993

    l’esenzione si applica ai cartelli che rispettano il limite dimensionale; la presenza del marchio/logo non esclude di per sé il beneficio se il messaggio è pubblicitario e non è superata la soglia massima.

  • art. 5 D.Lgs. n. 507/1993

    richiamato dalla Corte come norma che disciplina il presupposto d’imposta per la pubblicità.

  • art. 7 lett. b) D.Lgs. n. 507/1993

    richiamato dalla Corte in collegamento con la disciplina dell’esenzione per i cartelli di dimensioni limitate.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando il giudice ravvisa l’invalidità dell’atto impositivo per ragioni sostanziali, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve decidere nel merito la pretesa tributaria, eventualmente rideterminandola entro i limiti delle domande delle parti.
  • La presenza di logo o marchio su un cartello non esclude automaticamente l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità; occorre verificare se il messaggio abbia natura pubblicitaria e se ricorrano i presupposti dimensionali richiesti dalla norma.
  • Ai fini dell’esenzione prevista per specifiche tipologie di cartelli, il limite di superficie rileva come condizione autonoma e decisiva: se non è superato, il beneficio spetta anche in presenza di elementi identificativi dell’impresa.
  • Nel giudizio tributario, la contestazione del contribuente può riguardare non solo l’an debeatur ma anche il quantum debeatur; il giudice deve rispondere in modo puntuale alle doglianze sulla quantificazione della base imponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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