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Sentenza

Sentenza n. 747/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi, per quanto occorrer possa: - l’intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022 (doc. 3); - l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (doc. 4); - l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (di seguito, anche l’“Accordo 181/CSR”) (doc. 5); 4 - la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot.0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS) ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78” (doc. 6); - la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot.0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS) ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 -Integrazione della nota del 19 febbraio 2016” (doc. 7); - nonché per l’accertamento e la declaratoria che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Serena S.r.l. il 23/1/2023: - della Determinazione del Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e dei relativi allegati, ivi contenuti (doc. 10); - ove occorra, della Determinazione del Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2023-D337 del 13.01.2023, avente ad oggetto la modifica del punto 3 del dispositivo della precedente Determinazione del Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337- 00238 del 14.12.2022 (doc. 14); - ove occorra, dell’avviso della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 804588 del 23 novembre 2022, avente ad oggetto il “procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015 - informazioni e pubblicazione documenti inerenti il procedimento” (doc. 15) e degli ivi allegati: i) deliberazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019 di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione dei relativi elenchi analitici riepilogativi (doc. 16); ii) modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 17); - delle deliberazioni degli enti del Servizio Sanitario Provinciale; - della Nota esplicativa Ministeriale (PAT/RFA045-08.08.2022 -0553885) relativa al “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto 4 legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145” (doc. 18); - ove occorra, delle fatture emesse dall’Azienda Prov. di Trento di addebito Payback per gli anni 2015-2016 e 2017 (doc. 19); - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 769504 del 10 novembre 2022, avente ad oggetto “comunicazione ai sensi dell’art. 25 della legge provinciale sull’attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015” (doc. 9); - oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e che qui si intendono nuovamente impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, a valere anche come ricorso autonomo: - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi, per quanto occorrer possa: - l’intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022 (doc. 3); - l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei 5 provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (doc. 4); - l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (di seguito, anche l’“Accordo 181/CSR”) (doc. 5); - la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot.0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS) ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78” (doc. 6); - la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot.0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS) ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 -Integrazione della nota del 19 febbraio 2016” (doc. 7); nonché per l’accertamento e la declaratoria che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Giustizia amministrativa202216433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale 6 luglio 2022 sul superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto ministeriale 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il payback e successivi provvedimenti nazionali e della Provincia Autonoma di Trento di quantificazione degli importi dovuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il sistema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendo anche l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento. Ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti applicativi e numerose questioni di legittimità costituzionale ed europea della disciplina posta, in particolare, dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dall'art. 18 del d.l. n. 115/2022. Le censure hanno riguardato la violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 71, 72, 77 e 117 Cost., il contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, con gli artt. 16, 17, 18, 35, 36, 69 e 72 della normativa eurounitaria richiamata, nonché la violazione del principio di neutralità dell'IVA. Sono stati inoltre dedotti la violazione dell'art. 3 della l. n. 212/2000, del legittimo affidamento e della certezza del diritto, l'illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'eccesso di potere per carenza dei presupposti e irragionevolezza e l'erronea determinazione della spesa soggetta a ripiano, per non avere scorporato il costo del servizio da quello del dispositivo sanitario. Con motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti della Provincia Autonoma di Trento di definizione dell'elenco delle aziende e degli importi dovuti, nonché gli ulteriori atti del procedimento provinciale.

La decisione

La ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione, dopo avere documentato il pagamento delle somme nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025. Il TAR, senza esaminare nel merito le censure di illegittimità costituzionale, eurounitaria e amministrativa, ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione ha imposto la definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa.

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il relativo meccanismo di ripiano, oggetto delle censure, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Richiamato quale fonte degli atti attuativi del meccanismo di ripiano per gli anni 2015-2018; le relative questioni non sono state decise nel merito.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    La disposizione consente l'assolvimento degli obblighi di payback mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e prevede l'estinzione dell'obbligazione e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali; nel caso concreto, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse dopo il pagamento.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara in modo espresso e inequivoco di non avere più interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
  • La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di regola, una decisione sulla legittimità degli atti impugnati né sulle questioni di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione dedotte nel ricorso.
  • La disciplina che consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici di estinguere gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento della quota ridotta prevista dalla legge preclude, una volta effettuato il versamento integrale richiesto, ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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