Sentenza n. 5334/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento della delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 contenuta nello stralcio del verbale di riunione del 29 novembre 2023, notificato all'interessato in data 22 dicembre 2023, con cui è stato disposto “di revocare nei confronti del collaboratore di giustizia -OMISSIS- le misure indicate in premessa (accompagnamento con scorta in occasione degli impegni giudiziari, assistenza legale a mezzo difensore, mantenimento del domicilio presso la Commissione Centrale), incaricando il Servizio Centrale di Protezione per il recupero delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione e per i conseguenti adempimenti”; nonché avverso ogni altro atto presupposto e/o consequenziale costituente presupposto e/o conseguenza dell'atto medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 di revoca delle misure di protezione ultrattive e della capitalizzazione delle misure assistenziali, con incarico al Servizio Centrale di Protezione di recuperare le somme erogate
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui, dopo la sua fuoriuscita dal programma speciale di protezione, erano state revocate le misure ultrattive consistenti nell'accompagnamento con scorta per gli impegni giudiziari, nell'assistenza legale e nel mantenimento del domicilio presso la Commissione Centrale, nonché la capitalizzazione delle misure assistenziali già riconosciuta. Ha dedotto, in primo luogo, che la Commissione non avrebbe potuto revocare l'elargizione economica ai sensi dell'art. 13-quater l. 82/1991, trattandosi di contributo di natura alimentare già utilizzato per il progetto di reinserimento autorizzato. In secondo luogo, ha sostenuto che la revoca fosse illegittima per violazione di legge e difetto di istruttoria, poiché fondata sull'arresto cautelare disposto per estorsione aggravata dal metodo mafioso, in assenza di una sentenza penale definitiva e quindi sulla base di una presunzione di colpevolezza; ha inoltre dedotto la tardività della revoca rispetto al termine annuale previsto dall'art. 13-quater, comma 3, l. 82/1991. Infine, ha lamentato la mancata ponderazione tra interessi pubblici e privati. L'Amministrazione ha rilevato che il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per fatti di particolare gravità indiziaria, incompatibili con gli obblighi assunti quale collaboratore di giustizia e indicativi del suo reingresso nel circuito criminale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate le censure. La capitalizzazione non costituisce un diritto acquisito né un'erogazione definitivamente intangibile: ai sensi dell'art. 10, commi 14 e 15, del D.M. n. 161/2004, essa è una misura discrezionale destinata ad agevolare il reinserimento sociale e lavorativo, eventualmente accompagnata dalla prosecuzione di misure di protezione. Venuto meno il fine primario della concessione, la revoca può essere disposta e il recupero delle somme è legittimo quando le condotte successive dell'interessato evidenzino il reingresso nel circuito criminale. La Commissione Centrale può compiere una valutazione amministrativa autonoma dei fatti penalmente rilevanti, senza attendere una sentenza irrevocabile: arresto cautelare, atti di indagine e provvedimenti cautelari possono costituire elementi valutabili, distintamente dall'accertamento della responsabilità penale. Nel caso concreto, l'ordinanza di custodia cautelare per estorsione aggravata dal metodo mafioso, unitamente ai pareri favorevoli della DDA e della DNAA, è stata ritenuta idonea a fondare la revoca delle misure economiche e ultrattive. Il termine annuale dell'art. 13-quater, comma 3, non è stato ritenuto applicabile alla revoca della capitalizzazione e delle misure ultrattive, riguardando il periodo di verifica della permanenza delle condizioni per le misure di protezione. La Commissione ha inoltre esercitato legittimamente il proprio potere di rivalutazione e autotutela, poiché l'impiego di risorse pubbliche deve restare entro gli ambiti normativi e funzionali del beneficio. Il sindacato giudiziale è stato limitato alla verifica di irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti e ingiustizia manifesta, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa; tali vizi non sono stati ravvisati. Le spese di lite sono state compensate. È stato liquidato al difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, l'importo di euro 2.284,50 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10, commi 14 e 15, D.M. n. 161/2004
Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza; la capitalizzazione delle misure di assistenza economica avviene, per i collaboratori di giustizia, mediante l'erogazione di una somma pari all'importo dell'assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni, e può riferirsi fino a cinque anni in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo.
La capitalizzazione è una misura discrezionale, finalizzata al reinserimento sociale e lavorativo, non un diritto definitivamente acquisito; può essere revocata quando venga meno la finalità che ne giustifica l'erogazione.
art. 11 D.M. n. 161/2004
Le speciali misure di protezione sono revocate o non prorogate nei casi espressamente previsti dalla legge, quando vengono meno l'attualità e la gravità del pericolo o appaiono idonee altre misure, nonché in caso di inosservanza degli impegni assunti e negli altri casi in cui la legge non prevede espressamente l'obbligatorietà della revoca.
La disposizione costituisce la regola generale in materia di cessazione, revoca o mancata proroga delle misure di protezione.
art. 13-quater, comma 2, l. 82/1991
Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento nel circuito criminale.
La revoca può fondarsi su condotte indicative del reingresso nel circuito criminale e non richiede necessariamente un previo accertamento penale definitivo.
art. 13-quater, comma 3, l. 82/1991
Il termine annuale previsto dalla disposizione riguarda il periodo temporale nel quale l'Amministrazione verifica la permanenza delle condizioni per il mantenimento delle misure di protezione e non si applica alla revoca della capitalizzazione e delle misure ultrattive nel caso esaminato.
art. 12, comma 2, lettere b) ed e), l. 82/1991
Gli impegni assunti dal collaboratore di giustizia rilevano ai fini della valutazione amministrativa sulla permanenza o sulla revoca delle misure di protezione.
art. 82 d.P.R. 115/2002
L'autorità giudiziaria liquida l'onorario e le spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell'impegno professionale.
La norma è stata applicata per la liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori ammessi al gratuito patrocinio.
art. 4 D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022
È stato applicato per determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell'attività difensiva e al valore indeterminabile della controversia.
Massime di principio
- La capitalizzazione delle misure di assistenza riconosciute ai collaboratori di giustizia è una misura discrezionale, strumentale al reinserimento sociale e lavorativo, e non attribuisce al beneficiario un diritto definitivamente intangibile sulle somme erogate.
- La revoca delle misure di protezione, delle misure ultrattive e della capitalizzazione può essere fondata su condotte indicative del reingresso nel circuito criminale anche quando il procedimento penale relativo a tali condotte non sia definito con sentenza irrevocabile.
- La valutazione amministrativa dei fatti rilevanti ai fini della revoca è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: l'Amministrazione può valorizzare, tra gli elementi istruttori, atti di indagine, provvedimenti cautelari e sentenze non irrevocabili.
- Quando la revoca riguarda la capitalizzazione e le misure ultrattive già riconosciute dopo la fuoriuscita dal programma di protezione, il termine annuale previsto dall'art. 13-quater, comma 3, l. 82/1991 per la verifica della permanenza delle condizioni delle misure di protezione non si applica automaticamente.
- Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni della Commissione Centrale in materia di misure di protezione resta circoscritto alla verifica di irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti e ingiustizia manifesta, senza trasformarsi in una valutazione sostitutiva del merito amministrativo.
- La Commissione Centrale può rivalutare e revocare misure economiche già riconosciute quando il loro mantenimento risulti incompatibile con la finalità normativa del reinserimento e con la tutela delle risorse pubbliche e della sicurezza pubblica.
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