Cassazione Penale, Sentenza n. 37290/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti previsti dalla normativa fallimentare (art. 216, commi 1 e 2, art. 219, art. 223 e artt. 217-224 L. fall.). Le censure erano articolate in tre motivi: (1) errore di applicazione dell'art. 216 e carenza/manifesta illogicità della motivazione, con contestazione del difetto di accertamento probatorio sui singoli fatti di bancarotta distrattiva e della mancata valutazione dell'elemento soggettivo; (2) mancanza dell'elemento psicologico nella bancarotta fraudolenta documentale, con richiamo alla regolare consegna del bilancio 2005 e contestazione della prova della volontà di celare la movimentazione economica; (3) mancata motivazione rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L. fall.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il dolo nella bancarotta distrattiva va valutato tramite indici di fraudolenza (condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, cointeressenze dell'amministratore, sproporzione tra attività e passività, ecc.). Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sul fatto che il ricorrente non abbia fornito spiegazioni sulla destinazione dei beni mancanti e che le scritture siano state sottratte; ha confermato la sussistenza dell'aggravante per danno di rilevante entità, avendo riscontrato la sottrazione di merci per 550.000 euro. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 23/06/2017, n.103).
Norme richiamate
art. 216 L. fall.
Riferito ai delitti di bancarotta per distrazione: la Corte ha richiamato che, a fronte del mancato rinvenimento di cespiti, grava sull'amministratore l'onere di dimostrare la destinazione dei beni; in mancanza può desumersi la distrazione, anche valutando indici di fraudolenza
art. 219, comma 1 L. fall.
Aggravante per danno di rilevante entità: la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante considerando il valore delle merci sottratte (550.000 euro)
artt. 217-224 L. fall.
Quadro normativo dei reati fallimentari richiamato per inquadrare le condotte contestate; la Corte ha confermato la responsabilità sulla base delle fattispecie richiamate
art. 530, primo comma, cod. proc. pen.
Richiamato nel principio sul dubbio ragionevole: il dubbio utile in favore dell'imputato deve essere fondato e ancorato alle risultanze processuali, non meramente astratto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma usata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione disciplinata dalla norma nella misura equitativamente determinata
L. 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata come modifica normativa rilevante in relazione all'applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. e alle sanzioni per il ricorso inammissibile
Massime di principio
- In reati di bancarotta per distrazione l'accertamento del dolo è tipicamente indiziario: va valutata la condizione patrimoniale dell'impresa, la destinazione dei beni mancanti e qualsiasi cointeresse dell'amministratore. La prova della distrazione può essere desunta dal mancato adempimento dell'onere di spiegazione da parte dell'imputato
- La Corte d'appello può motivare 'per relationem' richiamando e valutando criticamente la motivazione di primo grado; tale tecnica motivazionale è ammissibile se la decisione d'appello affronta le censure rilevanti e non si limita a un mero rinvio formale
- Il dubbio ragionevole deve essere ancorato a elementi processuali concreti e argomentati; non è sufficiente una mera possibilità ipotetica per ottenere l'attenuazione o la riforma della decisione
- Per contestare un'aggravante basata sulla entità del danno è necessario mettere in discussione il dato probatorio sul valore o la prova della sottrazione; misure significative (qui 550.000 euro) rendono difficile la contestazione
- Ricorsi generici che mirano a una rivalutazione dei fatti o a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sono a rischio di inammissibilità in Cassazione; occorre indicare chiaramente i punti non valutati o errori di diritto
- Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); valutare il merito e la fondatezza dell'impugnazione prima di procedere
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