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Sentenza

Sentenza n. 68/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’accertamento - del silenzio serbato dal MASE rispetto all’obbligo di provvedere in relazione all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“V.I.A.”) ai sensi dell’art. 25 comma 2-quater del d.lgs. n. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”), alla realizzazione dell’impianto agro-fotovoltaico denominato “Agrovoltaico Agrienergy” e relative opere di connessione alla rete, sito nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR) e di potenza nominale pari a 44.200,00 kWn e potenza di picco pari a 53.146,80 kWp (il “Progetto”); - del silenzio serbato dalla Commissione PNRR per i progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento V.I.A., ai sensi dell’art. 25 comma 2-bis del Codice dell’Ambiente; - del silenzio serbato dal MIC rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di V.I.A. sul Progetto; - per la conseguente pronuncia sulla fondatezza della richiesta di rilascio del provvedimento di V.I.A. a favore della parte ricorrente in relazione al progetto, facente parte dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’art. 8 comma 2-bis del Codice dell’Ambiente; > per la condanna del MASE ad emettere il provvedimento di V.I.A. per il Progetto, anche mediante la nomina di un Commissario ad Acta; > in subordine, per la condanna della Commissione PNNR ad adottare lo schema di provvedimento di V.I.A. anche mediante la nomina di un Commissario ad Acta; > del MIC ad emettere il proprio concerto a favore del MASE anche mediante la nomina di un Commissario ad Acta; > nonché, per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente; > con ulteriore condanna delle stesse Amministrazioni al risarcimento del danno da ritardo maturato.

Giustizia amministrativa202400558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento residuato sulla domanda risarcitoria per il ritardo nella conclusione del procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'inerzia del MASE, della Commissione PNRR e del MIC nell'ambito del procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico di potenza pari a circa 53,15 MW, nonché la condanna delle amministrazioni all'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, anche mediante nomina di un commissario ad acta, e al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a. e dell'art. 2-bis l. 241/1990. La ricorrente ha dedotto l'inerzia amministrativa e ha sostenuto che il termine per la conclusione del procedimento fosse scaduto il 26 aprile 2023, sicché il ricorso notificato il 26 aprile 2024 sarebbe stato tempestivo. Le amministrazioni statali hanno eccepito la tardività dell'azione avverso il silenzio e, in subordine, l'infondatezza della pretesa, richiamando il criterio della maggior potenza per la trattazione dei progetti e contestando anche la completezza della documentazione presentata dalla società. Con sentenza non definitiva n. 431/2025 il TAR aveva già accolto la domanda relativa all'accertamento del silenzio-inadempimento e aveva disposto la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria. Prima dell'udienza pubblica, le parti costituite hanno congiuntamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sulla domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione congiunta delle parti costituite circa il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sulla domanda risarcitoria e ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo: fino al momento della deliberazione della causa la parte dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve conformarsi a tale dichiarazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell'esito in rito. La precedente sentenza non definitiva, non oggetto della decisione residua, aveva già definito favorevolmente la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il giudizio era stato introdotto per ottenere l'accertamento dell'inerzia e la condanna alla conclusione del procedimento.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    Ha consentito la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria proposta insieme all'azione avverso il silenzio.

  • art. 30, comma 4, c.p.a.

    Costituiva il fondamento della domanda risarcitoria per il danno da ritardo, non esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Costituiva l'ulteriore fondamento della domanda di risarcimento del danno da ritardo, divenuta improcedibile.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
  • Quando la parte dichiara in modo espresso il sopravvenuto difetto di interesse, il giudice, non potendo rilevare d'ufficio la persistenza dell'interesse né sostituirsi alla parte nella relativa valutazione, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La domanda risarcitoria proposta nel giudizio avverso il silenzio può essere trattata mediante conversione del rito ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a.; se l'interesse alla sua decisione viene meno, la domanda deve essere dichiarata improcedibile senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàDanno da ritardoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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