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Sentenza

Sentenza n. 2282/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.334/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202505224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 334/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva imposto l'attribuzione della carta elettronica per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 334/2025, passata in giudicato e notificata, con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, complessivi 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Dedotta l'inottemperanza dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L'ordine riguarda le somme riconosciute dal titolo, al netto degli eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese legittimamente derivanti dal provvedimento, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce né accerta autonomamente il credito: l'esatta quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata dall'Amministrazione sulla base del titolo, degli eventuali adempimenti parziali e delle norme applicabili, sicché i conteggi del creditore non sono vincolanti. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva in rapporto all'esiguità del debito. Per l'eventuale inerzia successiva, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta. La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è dovuta quando, in ragione dell'esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e quindi manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Gli interessi devono essere determinati quanto a misura e decorrenza secondo il titolo giudiziale e i parametri legali; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per la disciplina dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce né determina autonomamente il diritto di credito già riconosciuto dal titolo esecutivo: l'ottemperanza ha funzione esecutiva e l'importo dovuto deve essere ricavato dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Quando un'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inadempimento e assegnare un termine perentorio per l'esecuzione, disponendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'amministrazione obbligata: essa deve verificare autonomamente misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e la disciplina legale applicabile.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, in rapporto all'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
  • Prima dell'avvio del recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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