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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20757/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ingegnere aveva citato un Comune chiedendo un indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'attività professionale svolta nella predisposizione di piani particolareggiati di zone del programma di fabbricazione comunale, ritenendo che l'ente si fosse avvantaggiato della prestazione. Il tribunale aveva riconosciuto un importo a titolo di arricchimento senza causa. In appello, il professionista aveva contestato la declaratoria di novità di alcune allegazioni relative al criterio di calcolo del compenso e alla rivalutazione della parcella secondo una circolare ministeriale; il Comune, a sua volta, aveva impugnato la sentenza sostenendo l'insussistenza dell'arricchimento e l'erroneità della liquidazione e della rivalutazione. In cassazione il professionista denunciava violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello reputato nuove le circostanze sul criterio di quantificazione, e violazione dell'art. 1362 c.c. per l'interpretazione della circolare ministeriale n. 22/1976; il Comune proponeva ricorso incidentale lamentando violazione degli artt. 1226, 2041 e 2697 c.c. per la mancata considerazione dell'asserita insufficienza di prova sul depauperamento e sull'arricchimento e per l'uso delle tariffe professionali come base di liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto corretta la decisione d'appello nel qualificare come nuova, e quindi inammissibile, la diversa prospettazione introdotta in secondo grado sul criterio di adeguamento della parcella, poiché implicava fatti costitutivi e una proiezione temporale diversi rispetto a quelli dedotti in primo grado. Ha inoltre ritenuto non censurabili le ulteriori argomentazioni della Corte territoriale, autonome e comunque non specificamente attinte dal ricorso. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha osservato che le doglianze non erano state adeguatamente veicolate rispetto alla decisione impugnata e, in ogni caso, ha richiamato l'orientamento che consente, nei casi di prestazioni professionali rese alla P.A. in assenza di valido contratto, la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. anche mediante criteri equitativi e tramite il parametro delle tariffe professionali per stimare il risparmio conseguito dall'ente e la diminuzione patrimoniale del professionista. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, con ulteriore contributo unificato dovuto da entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'indennizzo per arricchimento senza causa può essere riconosciuto anche a favore del professionista che abbia reso prestazioni utili alla pubblica amministrazione in assenza di valido contratto; la quantificazione può essere effettuata in via equitativa e, in determinate ipotesi, usando le tariffe professionali come parametro del risparmio conseguito dall'ente.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello sono inammissibili le allegazioni che introducono una pretesa diversa, fondata su fatti costitutivi nuovi o su una diversa proiezione temporale rispetto a quella prospettata in primo grado.

  • art. 1362 c.c.

    La censura sull'interpretazione della circolare ministeriale è stata respinta perché la diversa lettura proposta tendeva a introdurre un tema nuovo e comunque non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1226 c.c.

    La diminuzione patrimoniale subita dal professionista può essere liquidata equitativamente quando sia difficile determinarne con precisione l'ammontare.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che contesta la liquidazione o l'esistenza dei presupposti dell'arricchimento deve dedurre specificamente i profili di difetto di prova nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115

    Ricorrendo i presupposti processuali, ciascuna parte soccombente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Costituisce domanda nuova in appello la diversa pretesa che, pur muovendo da fatti in parte evocati in primo grado, si fondi su un differente assetto dei fatti costitutivi o su una diversa collocazione temporale dell'evento rilevante ai fini della quantificazione del credito.
  • Quando una sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le rationes; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque infondato.
  • Se il giudice di merito dichiara inammissibile una domanda o una censura per ragioni pregiudiziali, le ulteriori considerazioni sul merito rese ad abundantiam non sono autonomamente impugnabili e non richiedono specifica censura.
  • Nell'azione di arricchimento senza causa relativa a prestazioni professionali rese in favore della pubblica amministrazione, la quantificazione dell'indennizzo può essere svolta in via equitativa e può avvalersi, come parametro, delle tariffe professionali per stimare il vantaggio economico conseguito dall'ente e il corrispondente depauperamento del professionista.
  • Il ricorrente in cassazione che deduca l'omessa pronuncia su una questione deve indicare specificamente dove e quando l'abbia proposta nel giudizio di merito, per consentire il controllo di autosufficienza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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