Cassazione Civile, Ordinanza n. 21406/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità dovuta per la protratta occupazione senza titolo di un immobile già concesso in locazione a un'amministrazione statale dopo la scadenza del contratto. La Corte d'appello aveva quantificato l'indennità prendendo a base un importo che la società aveva indicato in un precedente ricorso monitorio per il solo maggior danno ex art. 1591 c.c. e aveva poi applicato la riduzione del 15% prevista dall'art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012. La società ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1218, 1223, 1453, 1591 e 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente assunto come base di calcolo un importo richiesto solo per ottenere provvisoriamente il maggior danno, senza che vi fosse mai stato un nuovo accordo o una valida riduzione del canone; (2) violazione dell'art. 324 c.p.c. e degli artt. 1591 e 2909 c.c., lamentando che il giudice d'appello avesse ignorato il giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva di primo grado che avrebbe già fissato il criterio di liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1591 c.c.; (3) violazione dell'art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012, oltre a ulteriore vizio motivazionale e processuale, sostenendo che la decurtazione del 15% non fosse applicabile a rapporti già scaduti e, comunque, non potesse operare prima del 1° luglio 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo le censure formulate in modo non adeguatamente riconoscibile, con carenze di specificità, allegazione e autosufficienza, e comunque volte a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la riduzione del 15% prevista dall'art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012 per le indennità dovute dalle amministrazioni centrali per l'uso sine titulo di immobili si applica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in conformità a un precedente di legittimità richiamato e condiviso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è dichiarata inammissibile.
art. 1223 c.c.
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo; non vi è esame di merito.
art. 1453 c.c.
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo; non vi è esame di merito.
art. 1591 c.c.
Norma utilizzata come parametro per la determinazione del danno da ritardata restituzione dell'immobile; la Corte richiama inoltre la giurisprudenza sul criterio di liquidazione e sulla possibilità di applicare la riduzione prevista per le occupazioni sine titulo da parte delle amministrazioni centrali.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte osserva che la censura è formulata senza rispettare i criteri di specificità e in modo non conforme ai principi sull'onere di allegazione e prova, ma non sviluppa un autonomo principio di merito su tale norma.
art. 115 c.p.c.
La Corte rileva che il richiamo alla norma non è formulato secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità e che la doglianza non è adeguatamente specificata.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze sono prospettate come violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ne rileva l'inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 366 c.p.c.
La Corte censura la mancata puntuale e completa allegazione degli atti e documenti richiamati, rilevando la violazione dell'onere di autosufficienza del ricorso.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di giudicato; la Corte ritiene la censura inammissibile perché non correttamente sviluppata e perché, comunque, la questione avrebbe richiesto una diversa impugnazione in appello incidentale.
art. 278 c.p.c.
Richiamato nella ricostruzione del motivo relativo alla sentenza non definitiva e alla condanna generica, ma senza un autonomo principio applicativo enunciato dalla Corte.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel secondo motivo sul giudicato esterno; la Corte reputa la doglianza inconsistente e non sufficientemente intellegibile.
art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012
La riduzione del 15% delle indennità dovute dalle amministrazioni centrali per l'uso senza titolo di immobili si applica dal momento di entrata in vigore del decreto-legge, anche al rapporto in esame.
d.l. n. 95/2012
È il testo normativo che introduce la riduzione dell'indennità; la Corte ne applica la decorrenza dalla data di entrata in vigore.
l. n. 135/2012
Legge di conversione del d.l. n. 95/2012 richiamata nella motivazione.
d.l. n. 66/2014
Richiamato quale fonte di modifica dell'art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012.
l. n. 89/2014
Legge di conversione del d.l. n. 66/2014 richiamata nella motivazione.
art. 1, comma 3, l. n. 196/2009
Richiamato per identificare le amministrazioni centrali cui si applica la riduzione dell'indennità.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo chiaro e specifico le norme violate, le ragioni della violazione e gli eventuali fatti decisivi omessi; un motivo che si risolva in una generica critica alla motivazione o in una rivalutazione del merito è inammissibile.
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. richiede una precisa allegazione delle circostanze processuali e dei criteri di riparto dell'onere probatorio; il mero dissenso sulla valutazione delle prove non integra il vizio denunciato.
- Il giudicato deve essere dedotto e rappresentato in modo puntuale; se la questione si riflette su un capo della decisione non impugnato in modo adeguato, il motivo non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione.
- La riduzione del 15% prevista per le indennità dovute dalle amministrazioni centrali per l'occupazione sine titulo di immobili si applica dalla data di entrata in vigore della norma, secondo l'interpretazione consolidata richiamata dalla Corte.
- Nel caso di occupazione senza titolo di immobile già locato, la determinazione dell'indennità e l'eventuale applicazione di riduzioni normative devono essere valutate alla luce del contenuto del rapporto e della disciplina speciale vigente, senza che il ricorrente possa rimettere in discussione in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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