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Sentenza

Sentenza n. 6527/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00686/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202508172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base e art. 5 del regolamento comunale che impone una distanza minima dai siti sensibili, salvo deroga per comprovate esigenze tecniche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'operatore ha impugnato il diniego dell'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 259/2023 per l'installazione di una stazione radio base sulla copertura di un edificio. In appello ha contestato la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso, deducendo: 1) l'illegittimità dell'art. 5 del regolamento comunale perché il Comune avrebbe esercitato una competenza radioprotezionistica riservata allo Stato e avrebbe introdotto un limite localizzativo incompatibile con la disciplina nazionale, che non prevede fasce di rispetto per le stazioni radio base; 2) la violazione dei principi di non discriminazione, legittimo affidamento e ragionevolezza, nonché degli artt. 3 e 43 d.lgs. 259/2003, poiché altri operatori disponevano già di impianti sul medesimo edificio; 3) la violazione degli artt. 3 e 4 d.lgs. 259/2003, dell'art. 3, par. 4, TUE e del decreto MISE 4 novembre 2016, nonché dei principi di concorrenza, obiettività, non discriminazione, proporzionalità e semplificazione, sul presupposto che il diniego e il regolamento avrebbero creato barriere artificiali all'ingresso e al completamento della rete dell'operatore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'art. 8, comma 6, l. 36/2001 consenta ai Comuni di adottare regolamenti diretti non solo al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, ma anche alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati specificamente, purché non siano introdotte limitazioni generalizzate alla localizzazione e siano rispettati i limiti massimi di esposizione fissati dallo Stato. La previsione di una distanza minima non è illegittima per il solo fatto di avere finalità radioprotezionistica: occorre verificare se essa comprometta la rete e la copertura del servizio. Nel caso concreto, la distanza di 50 metri era derogabile quando l'operatore dimostrasse tecnicamente la necessità di una collocazione più vicina per garantire il pubblico servizio e la copertura del bacino d'utenza; non si trattava quindi di un divieto assoluto e inderogabile. La censura di discriminazione è stata respinta perché l'appellante non aveva dimostrato che gli impianti degli altri operatori fossero stati autorizzati sotto la vigenza dell'attuale regolamento senza ricorrere alla deroga. È stata inoltre esclusa la violazione della concorrenza: l'accesso al mercato non attribuisce un diritto incondizionato alla localizzazione dell'impianto nel sito prescelto, quando sussistano interessi pubblici contrapposti, tra cui la salute pubblica. La tutela della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche spetta principalmente alle autorità di regolazione competenti e non impedisce, di per sé, limitazioni localizzative proporzionate e non discriminatorie. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2023

    Disciplina l'autorizzazione richiesta per l'installazione della stazione radio base.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio

    Consente ai Comuni di perseguire la minimizzazione dell'esposizione presso siti sensibili specifici, vietando però limitazioni generalizzate alla localizzazione; non impedisce, in sé, cautele localizzative derogabili e non incompatibili con la copertura del servizio.

  • art. 3, commi 1 e 4, d.lgs. 259/2003

    Richiamati dall'appellante a sostegno dei principi di concorrenza, accesso al mercato e sviluppo delle comunicazioni elettroniche; non sono stati ritenuti ostativi alla disciplina comunale esaminata.

  • art. 43, commi 1 e 2, d.lgs. 259/2003

    Richiamati per contestare la disparità di trattamento rispetto agli impianti di altri operatori; la censura è stata respinta per mancata dimostrazione dell'illegittima disparità.

  • art. 3, par. 4, TUE

    Richiamato in relazione agli obiettivi di concorrenza e funzionamento del mercato; non fonda un diritto incondizionato alla collocazione dell'impianto nel sito prescelto.

  • art. 11 Direttiva 2002/21/CE

    a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e - rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti.

    Il diritto di installare strutture di comunicazione elettronica può essere sottoposto a condizioni, purché assegnazione e procedure siano trasparenti e non discriminatorie.

  • art. 12 Direttiva 2002/21/CE

    a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale

    La tutela della salute pubblica e altri interessi pubblici qualificati possono giustificare condizioni e limitazioni all'installazione di strutture di comunicazione elettronica.

  • art. 8, comma 2, lett. b), Direttiva 2002/21/CE

    che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche

    Attribuisce all'autorità nazionale di regolazione compiti di tutela della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

  • art. 8, comma 3, lett. a), Direttiva 2002/21/CE

    gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo

    Rimette all'autorità di regolazione il compito di rimuovere gli ostacoli residui alla fornitura di reti e servizi, senza escludere limitazioni localizzative giustificate da interessi pubblici contrapposti.

  • art. 3, comma 12, lett. a), l.r. Lombardia n. 4/2002

    La disposizione, dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 331/2003, costituiva un precedente diverso perché prevedeva un divieto generale, fisso e inderogabile esteso all'intero territorio regionale.

Massime di principio

  • L'art. 8, comma 6, l. 36/2001 consente ai Comuni di adottare misure regolamentari riferite a siti sensibili specificamente individuati, anche con finalità di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, purché non siano fissati limiti massimi di esposizione diversi da quelli statali né introdotte limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti.
  • Una distanza minima dai siti sensibili non è illegittima per il solo fatto di essere fissa o di perseguire una finalità radioprotezionistica; la legittimità dipende, in concreto, dal carattere non assoluto e derogabile della prescrizione e dalla sua idoneità a non compromettere la realizzazione della rete e la copertura del servizio.
  • Una disciplina comunale che consenta la collocazione dell'impianto a distanza inferiore quando l'operatore dimostri tecnicamente la necessità della soluzione per garantire il pubblico servizio e la copertura del bacino d'utenza non configura un divieto assoluto e inderogabile.
  • La presenza di impianti di altri operatori sul medesimo sito non dimostra di per sé una violazione della parità di trattamento: l'operatore che deduce la discriminazione deve provare che tali impianti siano stati autorizzati nella vigenza della medesima disciplina e senza ricorrere a una deroga applicabile anche a lui.
  • La tutela della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche non attribuisce all'operatore un diritto incondizionato a installare l'impianto nel sito prescelto; limitazioni localizzative giustificate da salute pubblica, ambiente, sicurezza o pianificazione possono essere legittime se trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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