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Sentenza

Sentenza n. 877/2026 - Milano, Sezione 2

PER LA PIENA E CONFORME ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi a seguito di sentenza n. 2174/2024 depositata in data 24/04/2024 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro, Giudice dott. Lombardi, notificata come titolo esecutivo in data 24/10/2024.

Giustizia amministrativa202503148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di somme a titolo risarcitorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2174/2024, notificata quale titolo esecutivo il 24 ottobre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di un risarcimento pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quantificato in euro 25.399,80, oltre interessi e rivalutazione. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in base al titolo, detratte quelle eventualmente già versate, nonché gli accessori, gli oneri e le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'esatta quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata secondo il titolo, la legge e gli eventuali pagamenti parziali. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l'azione di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Gli interessi dovuti devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili, con verifica della misura e della decorrenza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Disciplinano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e l'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito e la sua dimensione derivano dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti già compiuti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione proposta dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione; capitale residuo, interessi, decorrenza e accessori devono essere verificati alla luce del titolo, della legge e dei pagamenti eventualmente effettuati.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l'inadempimento può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione debitrice, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e all'istanza del creditore.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a compenso quando l'attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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