Sentenza n. 50/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento della determina emanata dal Comando Interregionale dell'Italia Sud Occidentale il -OMISSIS-e notificata il -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione disciplinare del ricorrente dall'impiego, per la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dal-OMISSIS- e fino al-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dall'impiego per dodici mesi, adottata in riedizione del potere dopo l'annullamento della precedente sanzione espulsiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nuova sanzione disciplinare, adottata dall'Amministrazione in esecuzione del giudicato formatosi sull'annullamento della precedente sanzione della perdita del grado per rimozione. Ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione e violazione o erronea applicazione degli artt. 1355 e 1358 del Codice dell'ordinamento militare. Secondo il ricorrente, il precedente giudicato avrebbe ridimensionato la gravità delle condotte, riconducendole a mere violazioni deontologiche, prive di vantaggi per lui o per operatori economici, di rilevanza penale significativa e di riflessi esterni. Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare una sanzione di corpo, quale la consegna di rigore, anziché una sanzione di stato. Le condotte contestate riguardavano, tra l'altro, la messa in relazione di contribuenti vigilati dal reparto con un commercialista amico, la ricezione di omaggi da imprenditori, l'interferenza nella gestione di controlli, l'accesso abusivo a banche dati, la collaborazione con un commercialista nella gestione contabile di una società e l'interessamento indebito agli esiti di attività di servizio.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il giudicato delimita il potere residuo dell'Amministrazione in sede di riedizione in relazione al vizio accertato e impone il rispetto dei canoni di legittimità individuati dalla pronuncia, ma non aveva stabilito quale specifica sanzione dovesse essere applicata. Le precedenti pronunce avevano escluso la proporzionalità della più grave sanzione espulsiva, senza escludere l'applicazione di una sanzione di stato meno grave, purché proporzionata. La scelta della sanzione rientra nella discrezionalità amministrativa e il sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento. Nel caso concreto, la pluralità degli episodi, la loro concentrazione temporale, la reiterazione e la proiezione esterna verso soggetti potenzialmente sottoposti ai controlli fiscali del reparto giustificavano la sospensione dall'impiego per dodici mesi. Le condotte non costituivano una mera violazione interna dei doveri d'ufficio, ma risultavano incompatibili con la condotta retta e imparziale richiesta a un militare della Guardia di Finanza e incidevano sull'immagine di estraneità e imparzialità dell'Istituzione. La mancata rilevanza penale dei fatti non escludeva la loro rilevanza disciplinare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1357 d.lgs. 66/2010
"Sanzioni disciplinari di stato"; comprende la sospensione disciplinare dall'impiego da uno a dodici mesi, la sospensione dalle funzioni del grado, la cessazione dalla ferma o rafferma e la perdita del grado per rimozione.
La sospensione disciplinare dall'impiego è una sanzione di stato applicabile, entro il limite massimo di dodici mesi, quando la gravità e la proiezione esterna delle condotte la rendano proporzionata.
art. 1358 d.lgs. 66/2010
Le sanzioni di corpo tutelano l'interesse disciplinare interno all'organizzazione militare e hanno una funzione prevalentemente educativa; non devono essere necessariamente applicate quando le condotte presentano proiezione esterna e incidono sull'imparzialità e sull'immagine del Corpo.
art. 1373 d.lgs. 66/2010
Consente la prosecuzione del procedimento disciplinare a seguito della reintegrazione disposta in esecuzione dell'annullamento della precedente sanzione.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
È richiamato dal ricorrente in relazione alla contestata individuazione e proporzionalità della sanzione disciplinare, ma il TAR non ne ricava una violazione.
Massime di principio
- Il giudicato di annullamento delimita il potere residuo dell'amministrazione nella riedizione in relazione al vizio accertato e ai canoni di legittimità indicati nella pronuncia, ma non determina necessariamente il contenuto puntuale del nuovo provvedimento quando la sentenza non abbia imposto una specifica misura.
- L'annullamento di una sanzione disciplinare espulsiva per sproporzione non impedisce all'amministrazione di applicare, in sede di riedizione, una sanzione disciplinare di stato meno grave, purché la nuova scelta sia motivata e proporzionata ai fatti accertati.
- La scelta della sanzione disciplinare nei confronti del personale militare costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti.
- La pluralità e reiterazione ravvicinata delle condotte, unitamente alla loro proiezione verso soggetti esterni potenzialmente sottoposti ai controlli dell'amministrazione, possono giustificare una sanzione di stato anche in assenza di accertamenti o conseguenze penali e quando non sia stata dimostrata la percezione di un indebito corrispettivo.
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