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Sentenza

Sentenza n. 10826/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del diniego di visto in ingresso per motivi di studio del 7.12.2025, protocollo n. 2025-1099 (cfr. all. 1); di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata italiana a Teheran

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per motivi di studio comunicato il 7 dicembre 2025. Il provvedimento era fondato esclusivamente sull'assenza di adeguate garanzie economiche di sostentamento e richiamava generici dubbi sulla solidità finanziaria dell'interessato, senza precisare le ragioni dell'inidoneità dei mezzi economici concretamente indicati. È stato dedotto il difetto di motivazione, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. L'Amministrazione non ha depositato un rapporto informativo sui fatti di causa, rappresentando soltanto che l'Ambasciata italiana a Teheran era temporaneamente ricollocata a Baku.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione. Ha ritenuto che il diniego non fosse adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, poiché si limitava a evocare l'assenza di adeguate garanzie economiche e generici dubbi sulla solidità finanziaria, senza illustrare le ragioni concrete per cui i mezzi indicati dal richiedente fossero inidonei. Il provvedimento è stato annullato ai fini del riesame. L'Amministrazione è stata ordinata a riesaminare l'istanza entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, nel rispetto delle statuizioni del giudice e tenendo conto dell'eventuale ulteriore documentazione disponibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della difficoltà di operare in Iran nel noto contesto bellico.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve indicare le ragioni concrete della decisione e, quando si fonda sull'insufficienza delle garanzie economiche, deve specificare perché i mezzi indicati dal richiedente siano inidonei; il mero richiamo a generici dubbi sulla solidità finanziaria non è sufficiente.

Massime di principio

  • Un diniego di visto d'ingresso per motivi di studio fondato sull'insufficienza delle garanzie economiche deve esporre le ragioni concrete per cui i mezzi di sostentamento indicati dal richiedente non risultano adeguati; il richiamo generico all'assenza di garanzie o a dubbi sulla solidità finanziaria viola l'obbligo di motivazione.
  • Quando il diniego di visto è annullato per difetto di motivazione, il giudice può disporre l'annullamento ai fini del riesame e ordinare all'Amministrazione di rinnovare la valutazione entro un termine determinato, tenendo conto della documentazione eventualmente sopravvenuta o divenuta disponibile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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