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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-577/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2022. — Causa promossa da A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — «Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 2 – Ambito di applicazione – Articolo 13, paragrafo 2 – Professioni regolamentate – Condizioni per ottenere il diritto di accesso al titolo di psicoterapeuta in uno Stato membro sulla base di un diploma in psicoterapia rilasciato da un’università stabilita in un altro Stato membro – Articoli 45 e 49 TFUE – Libertà di circolazione e di stabilimento – Valutazione dell’equipollenza della formazione in questione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione tra gli Stati membri – Messa in discussione da parte dello Stato membro ospitante del livello delle conoscenze e delle qualifiche che si possono presumere sulla base di un diploma rilasciato in un altro Stato membro – Presupposti. — Causa C-577/20

Giurisprudenza europea62020CJ0577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che il regime della direttiva 2005/36 non esaurisce la tutela del richiedente quando questi non soddisfa le condizioni specifiche dell’articolo 13, paragrafo 2. In tale ipotesi, l’autorità nazionale deve effettuare la valutazione anche alla luce delle libertà fondamentali di circolazione e stabilimento, confrontando obiettivamente le qualifiche possedute con quelle richieste nel Paese ospitante. La Corte ha inoltre precisato che il diploma rilasciato da un altro Stato membro deve essere, in linea di principio, considerato attendibile, salvo seri dubbi supportati da indizi concreti, nel rispetto del principio di leale cooperazione.

Riconoscimento di un diploma in psicoterapia rilasciato da un’università di un altro Stato membro e limiti del controllo dello Stato ospitante sull’equipollenza della formazione e sulla veridicità del titolo

La questione giuridica

1) Se, quando il richiedente possiede un titolo di formazione rilasciato in uno Stato membro in cui la professione non è regolamentata ma non soddisfa il requisito dell’esperienza professionale minima dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/36, la domanda debba essere comunque esaminata alla luce degli articoli 45 e 49 TFUE. 2) Se, in tale valutazione, l’autorità dello Stato membro ospitante possa fondarsi anche su informazioni provenienti da persone diverse dagli organizzatori della formazione o dalle autorità di un altro Stato membro per mettere in discussione l’equipollenza del diploma.

Principio di diritto

Se il richiedente non rientra nelle condizioni di alcun regime di riconoscimento previsto dalla direttiva 2005/36, la sua domanda va comunque esaminata alla luce degli articoli 45 e 49 TFUE: l’autorità dello Stato membro ospitante deve prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati, titoli e dell’esperienza pertinente per confrontarli con le qualifiche richieste dal diritto nazionale. Inoltre, essa deve in linea di principio considerare veritiero il diploma rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro e non può metterne in discussione il contenuto formativo se non in presenza di seri dubbi fondati su elementi concreti e concordanti; in tal caso può chiedere all’autorità emittente un riesame e, solo eccezionalmente, contestarne la fondatezza qualora emerga manifestamente che il diploma non corrisponde alla formazione effettiva.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE
  • Direttiva 2013/55/UE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 45 e 49 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Riconoscimento del diploma in psicoterapia rilasciato in altro Stato membro e controllo dell’autorità finlandese

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’accesso al titolo di psicoterapeuta in Finlandia. Il caso concerne una cittadina finlandese che si avvaleva di un diploma rilasciato da un’università del Regno Unito, al termine di una formazione organizzata in Finlandia, e il rifiuto dell’autorità nazionale di autorizzarne l’uso del titolo professionale.

Fatti e procedimento principale

A aveva chiesto al Valvira il diritto di utilizzare in Finlandia il titolo protetto di psicoterapeuta sulla base di un Postgraduate Diploma in Solution Focused Therapy rilasciato dall’University of the West of England. Il Valvira aveva respinto la domanda, dubitando dell’equipollenza della formazione rispetto ai requisiti finlandesi e ritenendo insufficiente la documentazione prodotta. Il giudice di primo grado aveva confermato il rigetto; in cassazione amministrativa, A sosteneva che il diploma dovesse essere riconosciuto e che l’autorità finlandese non potesse mettere in discussione il contenuto del titolo rilasciato da un’università di un altro Stato membro.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 2005/36/CE, in particolare:

  • articolo 1, sul riconoscimento delle qualifiche professionali;
  • articolo 2, sull’ambito di applicazione;
  • articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), sulle definizioni di professione regolamentata, qualifiche professionali, titolo di formazione, autorità competente e formazione regolamentata;
  • articolo 4, sugli effetti del riconoscimento;
  • articolo 13, in particolare il paragrafo 2, relativo ai richiedenti titoli rilasciati in uno Stato membro che non regolamenta la professione. Sono inoltre richiamati gli articoli 45 e 49 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se, quando il richiedente non soddisfa la condizione dell’esperienza professionale prevista dall’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/36, la domanda debba comunque essere esaminata alla luce delle libertà fondamentali del TFUE;
  • se l’autorità dello Stato membro ospitante possa valutare l’equipollenza della formazione anche sulla base di informazioni provenienti da persone diverse dagli organizzatori della formazione o dalle autorità del Paese che ha rilasciato il diploma.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che, poiché il diploma era stato rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui A intendeva esercitare la professione, la situazione rientrava in linea di principio nell’ambito della direttiva 2005/36. Tuttavia, poiché A non soddisfaceva il requisito dell’articolo 13, paragrafo 2, relativo all’esercizio pregresso della professione in uno Stato membro che non la regolamenta, non poteva avvalersi di quel regime di riconoscimento.

La Corte richiama quindi la propria giurisprudenza secondo cui le autorità nazionali devono prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati, titoli ed esperienze pertinenti per confrontare le qualifiche effettivamente possedute con quelle richieste dal diritto nazionale. Tale principio, insito negli articoli 45 e 49 TFUE, non viene meno per effetto dell’adozione della direttiva 2005/36, che non può rendere più difficile il riconoscimento dei titoli nelle situazioni non contemplate dal suo regime.

La conseguenza è che, quando il richiedente non rientra in alcun meccanismo di riconoscimento della direttiva, la domanda deve essere esaminata alla luce degli articoli 45 o 49 TFUE.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte precisa che la valutazione comparativa imposta dagli articoli 45 e 49 TFUE deve consentire un controllo oggettivo dell’equipollenza del diploma straniero sulla base del livello di conoscenze e qualifiche che il titolo consente di presumere, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica.

In linea di principio, l’autorità dello Stato membro ospitante deve ritenere veritiero il diploma rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro, in ragione della fiducia reciproca tra Stati membri. Solo in presenza di seri dubbi fondati su elementi concreti e concordanti, l’autorità ospitante può chiedere all’autorità emittente di riesaminare la validità del rilascio; in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’autorità emittente deve allora verificare la fondatezza del diploma e, se del caso, revocarlo.

La Corte ammette che tra gli elementi concreti idonei a fondare tali dubbi possano figurare anche informazioni provenienti da persone diverse dagli organizzatori del corso o da autorità di altri Stati membri che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni. Solo se, dopo il riesame, il diploma non viene revocato, l’autorità ospitante potrà eccezionalmente rimettere in discussione il titolo, ma soltanto quando le circostanze rivelino manifestamente l’assenza di veridicità del diploma. La Corte richiama anche la tutela della salute pubblica come possibile motivo imperativo di interesse generale.

Decisione

La Corte ha risposto che:

  • la domanda di accesso alla professione regolamentata, proposta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/36 da un soggetto che non soddisfa il requisito dell’esperienza professionale, deve essere esaminata alla luce degli articoli 45 e 49 TFUE;
  • l’autorità dello Stato membro ospitante deve considerare veritiero il diploma rilasciato da un altro Stato membro e, in linea di principio, non può rimettere in discussione il livello delle conoscenze e qualifiche che esso fa presumere; può farlo solo in presenza di seri dubbi basati su elementi concreti, attivando il riesame da parte dell’autorità emittente e, solo in via eccezionale, contestando il diploma se la sua non veridicità risulta manifesta.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionalilibera circolazione dei lavoratorilibertà di stabilimentoprofessioni regolamentatetutela della salute pubblica

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