Cassazione Penale, Sentenza n. 24261/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva respinto l'appello cautelare avverso il rigetto, da parte del GIP di Locri, della richiesta di sequestro preventivo del denaro nelle disponibilità delle società Idea Più S.r.l., PFC S.r.l., Business S.r.l. e Spesa Alimentare S.r.l. e, in subordine, dei beni mobili/immobili degli amministratori (tra cui Anthony Commisso), nell'ambito di indagini per reati fiscali ex artt. 3 e 4 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente lamentava violazione di legge e insufficiente o apparente motivazione, sostenendo che le società fossero meri schermi privi di sedi operative, dipendenti e mezzi, usate per simulare operazioni finalizzate all'evasione, e che non fosse stata adeguatamente valutata la configurabilità delle ipotesi di reato contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero ricorrente. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso in cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame o appello in materia di sequestro preventivo possa essere proposto dal "pubblico ministero" ma, alla luce della disciplina e della giurisprudenza consolidata, la legittimazione spetti all'ufficio requirente presso l'organo che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Ne consegue che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri non era legittimato a proporre il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria e il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Richiamato in ordine alla trattazione del ricorso (riferimento procedurale sul rito o modalità di trattazione), senza incidenza sul merito della decisione di inammissibilità.
art. 325 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che il rimedio di cassazione contro le ordinanze di riesame/appello in materia di sequestro preventivo è riservato al pubblico ministero in senso istituzionale, ma la giurisprudenza applica la regola della legittimazione dell'ufficio della pubblica accusa presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento; dunque il PM che ha chiesto la misura presso un altro ufficio non è legittimato a ricorrere.
art. 311 cod. proc. pen.
Richiamato per distinzione: l'art. 311, comma 1 (in tema di misure cautelari personali), prevede una legittimazione più ampia del pubblico ministero; però tale previsione non è stata riprodotta dall'art. 325, il che giustifica la limitazione della legittimazione per i sequestri preventivi.
art. 309, comma 8-bis cod. proc. pen.
Riferimento normativo utilizzato per spiegare che, nei casi di riesame, il pubblico ministero che ha chiesto la misura può, in alcune ipotesi, partecipare all'udienza al posto del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale; ciò però non equivale a conferire automaticamente la legittimazione a proporre ricorso in cassazione contro l'ordinanza del tribunale per il riesame.
artt. 3 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Norme penali sostanziali relative ai reati fiscali contestati (omessa dichiarazione/operazioni simulate/uso di schermi societari). La Corte non ha valutato la loro applicabilità nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
Massime di principio
- Verificare sempre la legittimazione ad impugnare: nei procedimenti cautelari reali (sequestro preventivo) la legittimazione a ricorrere in cassazione è limitata e si applica l'ufficio requirente presso l'organo che ha emesso l'ordinanza impugnata; un pubblico ministero di un diverso ufficio può essere privo di legittimazione.
- Distinguere tra misure cautelari personali e reali: le norme che regolano la legittimazione a impugnare differiscono e non sono automaticamente sovrapponibili (art. 311 vs art. 325 c.p.p.).
- Prima di proporre ricorso in cassazione, esaurire i controlli formali e procedurali sulla legittimazione dell'ufficio che propone l'impugnazione; se non si appartiene all'ufficio che ha emesso il provvedimento, il ricorso rischia l'inammissibilità senza esame del merito.
- Le censure sulla motivazione o sulla valutazione dei fatti nei provvedimenti di riesame possono essere considerate, in molti casi, critiche al ragionamento di merito non adeguate per la cassazione delle misure cautelari reali: occorre formulare questioni di diritto precise e rilevanti.
- Se l'obiettivo è far valere vizi sostanziali (es. configurabilità dei reati fiscali o qualificazione delle società come "schermi"), assicurarsi che la sede e l'ufficio che promuovono l'impugnazione siano quelli espressamente legittimati e che i motivi prospettino profili giuridici non meramente critici di fatto.
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