Sentenza n. 505/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento del diritto del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 27 dicembre 2013, prot. 5498/A37 (CIG 4411145003), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 3351/C14i del 26.08.2014; prot.1985 del 22.04.15; prot. 3242/A37 del 10.07.2015; prot. 4548 A37 del 22.09.2016; prot. 2362/VII/1 del 07.06.2017; prot. 3925 VII/1 del 25.09.2017; prot. 2001 VII/1 del 27.04.2018; prot. 1009/VII.1 del 07.03.2019) emessi dall’Istituto Comprensivo Madonna della Camera di Monteparano (TA)nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione», e, ove occorrer possa, per l’annullamento della nota prot. 4898 del 17 ottobre 2023del, comunicata in pari data, con la quale l’Istituto Comprensivo Madonna della Camera ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 3.250,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di revisione prezzi relativa a un appalto di servizi di pulizia eseguito nell’ambito di una convenzione Consip
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturata da settembre 2018 al 29 febbraio 2020, nonché, ove necessario, l’annullamento del diniego opposto dall’istituto scolastico e la condanna al pagamento di euro 3.250,00 oltre IVA e degli interessi moratori. Ha dedotto: il diritto alla revisione dei prezzi previsto dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, dall’art. 10, comma 5, della convenzione Consip e dall’art. 9.4 del capitolato tecnico; la quantificazione dell’importo dovuto secondo l’indice ISTAT FOI e le modalità della lex specialis; la spettanza degli interessi moratori. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto. In via preliminare il Collegio ha esaminato la questione di giurisdizione, ritenendo devoluta al giudice amministrativo anche la quantificazione del compenso revisionale.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., rilevando che essa comprende sia l’an sia il quantum della revisione prezzi nei contratti di servizi a esecuzione continuata o periodica. Nel merito ha ritenuto applicabile l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, quale norma imperativa integratrice della disciplina contrattuale, nonché le clausole della convenzione Consip e del capitolato che prevedevano, dopo dodici mesi dall’ordinativo principale, l’aggiornamento annuale del canone nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI. Ha quindi accertato il diritto dell’impresa alla revisione prezzi per il periodo settembre 2018-29 febbraio 2020. Ha invece limitato il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 alla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo, escludendo la decorrenza anteriore, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza legale o convenzionale del pagamento non sussistevano i presupposti per gli interessi moratori. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente e le spese sono state integralmente compensate per parziale soccombenza reciproca e per la recente definizione della questione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. n. 163/2006
Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.
La disposizione individua il codice del processo amministrativo quale fonte del riparto della giurisdizione in materia di contratti pubblici.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163.
La giurisdizione esclusiva comprende le controversie sulla clausola di revisione prezzi e sul relativo provvedimento applicativo, incluse le questioni concernenti sia l’an sia il quantum della revisione.
art. 115 d.lgs. n. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.
La norma imponeva l’inserimento della clausola di revisione nei contratti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa; la disciplina è imperativa e integra automaticamente la volontà contrattuale difforme.
art. 10, comma 5, Convenzione Consip
I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (...) in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (...) con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato Tecnico.
La convenzione recepisce il meccanismo legale di revisione e individua, in mancanza dei dati di riferimento, l’indice ISTAT FOI quale parametro di aggiornamento.
art. 9.4 Capitolato tecnico
Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.
La clausola prevede l’aggiornamento annuale del canone, nella misura integrale della variazione dell’indice FOI maturata nell’anno precedente, a partire da dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale.
artt. 1339 e 1419 c.c.
Le clausole imperative in materia di revisione prezzi si inseriscono automaticamente nel contratto; le pattuizioni difformi sono nulle limitatamente alla parte incompatibile, senza travolgere l’intero contratto.
d.lgs. n. 231/2002
Gli interessi moratori sulle somme revisionali decorrono, nel caso deciso, dalla pubblicazione della sentenza e non da una data anteriore, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso e della scadenza del pagamento non era maturata l’obbligazione esigibile.
art. 73, comma 3 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per segnalare alle parti la possibile questione di difetto di giurisdizione, determinando il rinvio della trattazione.
Massime di principio
- Le controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia per l’an sia per il quantum della pretesa.
- L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 costituisce norma imperativa: la clausola di revisione prezzi si inserisce automaticamente nel contratto e le pattuizioni incompatibili sono nulle limitatamente alla parte difforme, senza invalidare l’intero rapporto contrattuale.
- Quando la lex specialis prevede l’aggiornamento annuale del canone nella misura integrale della variazione dell’indice ISTAT FOI, l’appaltatore ha diritto alla revisione dei prezzi secondo tale meccanismo a partire dal secondo anno di esecuzione, senza ulteriori condizioni o termini di decadenza non previsti dalla disciplina applicabile.
- La revisione prezzi nei contratti di durata mira a contenere l’alea economica dell’appaltatore senza eliminare integralmente il rischio d’impresa e, al contempo, a evitare aumenti tali da alterare l’equilibrio finanziario originario del contratto e l’interesse pubblico alla continuità e qualità della prestazione.
- Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi non decorrono prima della determinazione sulla spettanza del compenso e della relativa scadenza legale o convenzionale; nel caso deciso sono stati riconosciuti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.
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