Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1176/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione all’accredito di complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 15 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di 500 euro per ciascun anno scolastico in cui il docente aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di 2.000 euro. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la perdurante inerzia ministeriale. Ha chiesto l’attivazione della Carta con accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata regolarmente notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, era munita di efficacia esecutiva senza necessità di formula esecutiva ed era passata in giudicato, come comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’incontestata mancata esecuzione del giudicato. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di 2.000 euro, senza ulteriori accessori, poiché tale importo non è qualificabile come voce retributiva. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, predisporre lo stanziamento e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, senza poter invocare l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa come impedimenti all’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: il TAR ha ritenuto ostativa, nel caso concreto, la già disposta nomina del commissario ad acta, nonché le ulteriori ragioni individuate dall’Adunanza Plenaria n. 15/2014, consistenti nella crisi della finanza pubblica, nell’ammontare del debito pubblico e nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate ed è stato interessato da un eccezionale contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre spese generali, accessori e restituzione dell’eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione è esclusa quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il decorso infruttuoso del termine è stato valorizzato per accertare l’inerzia dell’amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    Come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, consente che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscano titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto anche in relazione al servizio prestato a tempo determinato in forza del giudicato da eseguire.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato prodotto in giudizio è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web, elemento considerato dal TAR per valutare la complessità dell’esecuzione e negare l’astreinte.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione un obbligo specifico, quando il titolo sia stato notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata contro le amministrazioni pubbliche e l’obbligo non sia stato adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, definendone i poteri e un termine successivo per l’intervento sostitutivo.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, compresa l’eventuale allocazione della somma in bilancio, per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente applicabile per il solo fatto dell’inadempimento dell’amministrazione. La sua irrogazione può essere esclusa quando siano già stati predisposti rimedi esecutivi quali la nomina di un commissario ad acta e ricorrano ulteriori ragioni ostative, tra cui la complessità organizzativa dell’adempimento, la pluralità dei soggetti coinvolti, la crisi della finanza pubblica e l’eccezionale mole del contenzioso seriale.
  • Nel giudizio di ottemperanza l’accredito derivante dall’attivazione della Carta elettronica per la formazione dei docenti non è qualificabile come voce retributiva e, pertanto, deve essere eseguito per l’importo stabilito dal giudicato senza ulteriori accessori retributivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.