Ordinanza n. 1470/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento dell’inadempienza all’ingiunzione di demolizione e silenzio-rifiuto sulla domanda di accertamento di conformità in sanatoria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dell’inadempienza all’ingiunzione di demolizione relativa a lavori edili abusivi eseguiti su un immobile adibito a struttura commerciale, nonché il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti. L’istanza cautelare era stata respinta con precedente ordinanza. All’udienza pubblica il difensore del ricorrente ha riferito dell’esistenza di trattative tra le parti finalizzate a una soluzione condivisa della controversia.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla procedibilità, poiché le circostanze sopravvenute rappresentate dal ricorrente, relative alle trattative tra le parti, potrebbero comportare la sopravvenuta carenza di qualsiasi interesse alla decisione. Ha quindi disposto incombenti istruttori, chiedendo a entrambe le parti chiarimenti documentati sulle circostanze sopravvenute, da depositare entro il termine indicato, e ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 20 ottobre 2026. La precedente domanda cautelare resta respinta.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa della domanda di accertamento di conformità in sanatoria proposta dal ricorrente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza quale disposizione processuale applicata dal Collegio.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio in decisione, emergono circostanze sopravvenute potenzialmente idonee a determinare la perdita dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo può disporre chiarimenti istruttori documentati a carico delle parti prima di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso.
- La prospettazione di trattative tra le parti non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse: tale effetto deve essere verificato sulla base di chiarimenti documentati e dell’effettiva incidenza delle circostanze sopravvenute sull’utilità concreta della decisione.
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