Cassazione Penale, Sentenza n. 40605/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha censurato la sentenza d'appello ritenendola carente e illogica nella valutazione della partecipazione all'associazione per delinquere di D'Erasmo e Giovannelli, chiedendo la rinnovazione del giudizio rispetto alle dichiarazioni del collaboratore Simeone e la rideterminazione delle circostanze per Proscia (contestando la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti). Marco Proscia invece ha dedotto violazione di legge chiedendo la riqualificazione ai sensi dell'art. 74, sesto comma (per la natura dei reati fine come "spacci da strada") e l'applicazione dell'attenuante del settimo comma dell'art. 73 per ravvedimento/collaborazione, ritenendo che le sue condotte (allontanamento, denuncia e vittimizzazione per un pestaggio) avrebbero ridimensionato la sua partecipazione associativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Marco Proscia (perché aveva rinunciato in appello ai motivi relativi alla responsabilità per il reato associativo, rendendo la questione irrevocabile in sede di legittimità) e ha ritenuto manifestamente infondato il suo motivo relativo all'attenuante del ravvedimento operoso. Ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale, ritenendo adeguata e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello: la qualificazione della condotta come partecipazione all'associazione è questione di fatto, la mera ripetizione di reati di spaccio non è di per sé prova dell'associazione senza accertamento di "affectio societatis" e struttura organizzativa, e il giudizio di prevalenza tra attenuanti e aggravanti è valutazione di merito insindacabile se congruamente motivata. Ne consegue la conferma, nella sostanza, della sentenza di appello: assoluzione per D'Erasmo e Giovannelli (per non aver commesso il fatto), estinzione per prescrizione di alcune imputazioni e rideterminazione della pena per Proscia (anni 6 e mesi 8 con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante contestata). Per il ricorso inammissibile di Proscia sono state poste a suo carico le spese e il versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 73
art. 73 disciplina i reati di detenzione e spaccio; il settimo comma prevede l'attenuante del ravvedimento operoso la cui applicazione richiede una collaborazione concreta e proficua valutabile dal giudice di merito
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 74
l'art. 74 comma 3 aggrava la pena per l'associazione finalizzata al traffico; il comma 6 prevede diverse ipotesi di partecipazione associative (riqualificazioni) che però devono essere dedotte in sede utile; il giudice di merito valuta la sussistenza dell'aggravante per numero/struttura dei partecipanti
Codice di procedura penale, art. 173, comma 1, disp. att.
limita l'ampiezza della motivazione richiesta per i ricorsi in cassazione; il ricorrente deve operare nei limiti indicati
Codice di procedura penale, art. 125 e art. 192
articoli evocati dalla Procura per censurare carenze motivazionali e la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e che le valutazioni di merito siano insindacabili se non irragionevoli
Codice di procedura penale, art. 616
stabilisce l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato con fissazione equitativa di €3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
richiamata per i criteri in tema di inammissibilità del ricorso non doloso; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità citata
diverse sentenze di questa Corte (es. Sent. n. 47698/2019; n. 3946/2021; n. 25816/2022; n. 33114/2020)
principi applicati: la rinuncia parziale in appello trasforma in giudicato le questioni rinunciate; il giudizio di fatto e il bilanciamento aggravanti/attenuanti sono insindacabili se adeguatamente motivati; la mera reiterazione di episodi di spaccio non prova di per sé l'associazione
Massime di principio
- Non è possibile in cassazione sollevare censure attinenti a motivi espressamente rinunciati in sede d'appello: la rinuncia parziale rende quei punti irrevocabili (passaggio in giudicato).
- La valutazione della sussistenza di un'associazione per delinquere richiede l'accertamento dell'accordo tra i sodali, di una struttura organizzativa e dell'affectio societatis; la ripetizione di episodi di spaccio, di per sé, è un indizio ma non prova automatica dell'associazione.
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia devono essere adeguatamente riscontrate; il giudice di merito può ritenerle generiche e non sufficienti a fondare l'accusa se manca riscontro probatorio.
- L'operatività dell'attenuante del "ravvedimento operoso" o di una generica collaborazione richiede una collaborazione concreta, utile e proficua: valutazione rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se motivata.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un apprezzamento di merito riservato al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Se si intende ottenere una riqualificazione giuridica (p.es. diverso comma dell'art. 74), tale questione deve essere proposta nei gradi precedenti; non può essere sollevata ex novo in cassazione se già rinunciata.
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