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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13296/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 554-quater cod. proc. pen., sostenendo che la Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero contro la sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza predibattimentale, ha ecceduto i poteri decisori previsti dalla norma: anziché fissare l'udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso o pronunciare un nuovo non luogo con formula meno favorevole, ha riformato direttamente la pronuncia di proscioglimento e ha celebrato il giudizio in funzione sostitutiva del dibattimento, pronunciando condanna. In subordine avevano eccepito violazioni relative alla causa di non punibilità, alla mancanza di innovazione probatoria e alla carenza della motivazione rafforzata sulla riforma del proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha constatato che, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs.150/22 e degli artt. 554-ter e 554-quater c.p.p., la Corte d'appello non poteva riformare direttamente la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere e pronunciare condanna, ma doveva, in caso di non conferma, fissare la data per il dibattimento davanti a un giudice diverso ovvero pronunciare un nuovo non luogo con formula meno favorevole. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di L'Aquila perché provveda in conformità con l'art. 554-quater cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 554-quater cod. proc. pen.

    comma 3: in caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato

    La norma delimita le opzioni della corte d'appello quando il PM impugna un non luogo a procedere deciso all'esito dell'udienza predibattimentale: la corte non può sostituirsi al giudice di primo grado riformando direttamente la pronuncia e condannando, ma deve o rinviare il dibattimento davanti a giudice diverso o pronunciarsi con la diversa formula indicata.

  • art. 554-ter cod. proc. pen.

    Disciplina i provvedimenti che il giudice può assumere all'esito dell'udienza predibattimentale; contestualizza le tutele e le possibilità decisorie previste dopo l'udienza introdotta dal d.lgs.150/22.

  • d.lgs. 150/2022

    Ha introdotto l'udienza predibattimentale per i reati a citazione diretta e ha modificato gli artt. 554-ter e 554-quater c.p.p., rendendo obbligatorio il rispetto delle nuove procedure; le relative garanzie procedurali sono vincolanti e il loro mancato rispetto determina vizio insanabile.

  • artt. 633, 639-bis, 635, comma secondo, cod. pen.

    Norme sostanziali relative ai reati contestati agli imputati; citate nel capo d'imputazione ma la Corte di cassazione non si è pronunciata sul merito delle imputazioni, avendo annullato la sentenza per ragione procedurale.

Massime di principio

  • Quando il Pubblico Ministero impugna una sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale, la corte d'appello ha opzioni tassative: confermare, fissare il dibattimento davanti a un giudice diverso, o pronunciare un non luogo con formula meno favorevole; non può riformare direttamente la decisione e condannare.
  • La violazione delle modalità previste dall'art. 554-quater (spec. comma 3) integra un vizio procedurale grave che può portare all'annullamento senza rinvio della sentenza di merito, con ordine di conformarsi alla procedura corretta.
  • L'introduzione dell'udienza predibattimentale con il d.lgs.150/22 ha imposto limiti di giurisdizione e di composizione del giudice che impediscono l'uso del 'modulo camerale' dell'appello come sostitutivo del giudizio di primo grado.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe tempestivamente sollevare la questione di legittimità procedurale ex art. 554-quater; il PM, se ritiene fondata la pronuncia, deve chiedere il rinvio del dibattimento davanti a diverso giudice, non la riforma immediata.
  • I motivi sostanziali (innovazione probatoria, causa di non punibilità, motivazione) possono essere assorbiti se il vizio procedurale è decisivo; tuttavia, nel nuovo giudizio le questioni di merito resteranno valutabili nel rispetto delle regole processuali vigenti.

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