Cassazione Penale, Sentenza n. 35911/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di merito per due motivi principali: (1) censura della qualificazione di "amministratore di fatto" della Anzio Montaggi attribuitagli dai giudici di merito, sostenendo che il dato fattuale (pagamenti indirizzati su un conto riconducibile all'Atturo) riportato in sentenza non corrispondeva a verità e non era stato effettivamente riferito dal teste; (2) contestazione della determinazione e proporzionalità della somma confiscata (profitto del reato), deducendo anche rilievi relativi a principi affermati da Sezioni unite recentemente decise.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) la Corte di appello aveva fondato la qualificazione di amministratore di fatto su molteplici e pregnanti indici probatori (dichiarazioni di vari testi), diversi da quello contestato, e tali indici erano logicamente sufficienti; la mancata contestazione di tali altri indici rende generica la censura in cassazione; (b) la censura sulla sproporzione della confisca è infondata, poiché l'ammontare confiscato corrispondeva a determinazione dell'imponibile non contestata nei suoi elementi positivi e spettava al ricorrente provare l'esistenza e la quantificazione di elementi passivi idonei a ridurre l'imponibile; (c) la questione della ripartizione della somma tra correi richiamata sulla base di una sentenza delle Sezioni unite non era concretamente proponibile, sia perché la questione non era stata dedotta in sede di merito, sia perché uno dei coimputati è stato assolto e gli altri sono stati stralciati, rendendo impossibile la ripartizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000
Gli artt. richiamati riguardano i delitti tributari: la condanna e la quantificazione del profitto/confisca sono state ancorate alla violazione dell'art. 5 (e, originariamente, anche dell'art. 4, poi estinto per prescrizione). La cessazione per prescrizione ha comportato la proscioglienza rispetto all'art. 4 e la rideterminazione della confisca limitata al profitto derivante dall'art. 5.
codice di procedura penale
Art. 616 c.p.p. usato per la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile.
giurisprudenza - Sezioni unite Corte di cassazione
sentenza n. 13783 del 2025 (richiamata)
La decisione delle Sezioni unite è richiamata in relazione ai criteri di eventuale ripartizione del profitto confiscabile tra correi; la Corte ha però ritenuto la questione non proponibile nel caso concreto per assenza dei presupposti fattuali (assoluzione/stralcio di coimputati) e per mancata deduzione in sede di merito.
Massime di principio
- In cassazione le censure di merito sui fatti sono inammissibili se non affrontano in modo specifico e completo tutti gli indici probatori utilizzati dal giudice di merito: non basta contestare un singolo elemento se la decisione si fonda su plurimi elementi sintomatici.
- Chi impugna la quantificazione della confisca (profitto del reato) deve in sede di merito/documentale offrire prova concreta ed affidabile di elementi passivi o circostanze che riducano l'imponibile; in cassazione la mera eccezione di sproporzione è generalmente inadeguata se non supportata da documentazione probatoria.
- Questione nuova di diritto (anche derivante da pronunce delle Sezioni unite) sollevata per la prima volta in cassazione può essere dichiarata inammissibile se non era stata dedotta in modo specifico davanti al giudice di merito.
- Se uno o più coimputati vengono assolti o le loro posizioni sono stralciate, diventa di regola impossibile praticare una ripartizione del profitto tra correi; la ripartizione richiede che le responsabilità relative siano state definite.
- La Corte può motivare una qualificazione soggettiva (es. amministratore di fatto) anche sulla base di indici indiretti e convergenti tratti dalle dichiarazioni di più testi; il difensore deve quindi ribattere tutti gli indici rilevanti già in sede di appello per poter successivamente impugnare efficacemente.
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