Ordinanza n. 2414/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa adozione di ogni idonea misura cautelare, - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non 1 dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione n. 5.379 (di idoneo) e non nella superiore n. 439 (posizione di vincitore di concorso), e/o nella corretta posizione superiore a quella attribuitogli a causa della asseritamente illegittima, illogica ed errata valutazione di 3 quesiti contenuti nella prova scritta; - dell’esito della prova concorso del ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 25; - delle domande n. 19, 21 e 22 della prova scritta sottoposta al ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino; - di ogni verbale di Commissione di Valutazione; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 25 a 28; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento all’interno della graduatoria del corretto punteggio relativo alla prova scritta di 28; nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso e valutazione della prova scritta, con attribuzione del punteggio di 25/30 e collocazione del candidato in posizione non utile alla vincita
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, risultato idoneo nella prova scritta del concorso per 2.600 unità nell’Area Assistenti del Ministero della giustizia con il punteggio di 25/30 e collocato nella graduatoria finale alla posizione n. 5.379, ha contestato la valutazione delle risposte ai quesiti nn. 19, 21 e 22 della prova sostenuta il 24 ottobre 2025. Ha dedotto l’illegittimità, l’illogicità e l’erroneità della formulazione dei quesiti e della correzione, chiedendo l’attribuzione di tre punti aggiuntivi, la rettifica del punteggio a 28/30 e della posizione in graduatoria, nonché il risarcimento in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento. Ha inoltre chiesto la decurtazione del punteggio attribuito ai controinteressati per la risposta al quesito corrispondente al n. 21.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché il candidato idoneo ha acquisito la piena conoscenza della lesività dell’operato amministrativo soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva, dalla quale è emersa l’insufficienza del punteggio ai fini del conseguimento del posto utile. Quanto al quesito n. 21, ha ravvisato il fumus boni iuris sulla base della precedente sentenza semplificata della stessa Sezione n. 398 del 12 gennaio 2026, ritenendo corretta la risposta fornita dal ricorrente. Ha quindi disposto, in via interinale, l’attribuzione di un punto aggiuntivo, derivante dal riconoscimento di 0,75 punti per la risposta corretta e dall’eliminazione della penalità di 0,25 punti, nonché la rettifica della posizione in graduatoria. Ha invece negato la cautela per i quesiti nn. 19 e 22, ritenendo che l’unica risposta corretta fosse quella individuata dall’Amministrazione, conformemente a precedenti pronunce della Sezione non annullate dal Consiglio di Stato. Ha respinto anche la richiesta di decurtare il punteggio dei controinteressati, trattandosi di attività eventuale riconducibile all’esercizio dell’autotutela decisoria dell’Amministrazione. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 17 novembre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta limitatamente alla contestazione relativa al quesito n. 21.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica e, in subordine, del risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento; l’ordinanza cautelare non definisce tali domande nel merito.
Massime di principio
- Il candidato risultato idoneo a una prova concorsuale acquista la piena conoscenza della lesività della valutazione amministrativa, ai fini della tempestiva impugnazione, con la pubblicazione della graduatoria definitiva quando da essa emerga l’insufficienza del punteggio per conseguire il posto utile, e non necessariamente con la precedente comunicazione del punteggio della prova.
- In sede cautelare, il giudice può riconoscere interinalmente il punteggio corrispondente a una risposta ritenuta corretta sulla base di una precedente pronuncia della stessa Sezione e ordinare la conseguente rettifica della posizione in graduatoria.
- La valutazione della correttezza delle risposte a quesiti concorsuali può essere negata in sede cautelare quando precedenti pronunce della stessa Sezione abbiano già ritenuto corretta la soluzione individuata dall’Amministrazione e tali pronunce non siano state annullate dal giudice d’appello.
- La decurtazione del punteggio attribuito ad altri candidati non può essere imposta cautelarmente come conseguenza automatica dell’accoglimento della doglianza di un concorrente, quando essa dipenda da un’attività eventuale di autotutela decisoria dell’Amministrazione.
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