Sentenza del 15/12/2016 n. 6903 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - Principio di colpevolezza - Assenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo - Presenza della mera titolarità di Presidente di associazione sportiva dilettantistica - Responsabilità personale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava la responsabilità personale del Presidente per violazioni finanziarie e debiti tributari dell'associazione, fondata esclusivamente sulla sua qualità formale di Presidente e rappresentante dell'ente. Il principio di colpevolezza richiede la presenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della violazione; la mera titolarità della carica non dimostra né che il soggetto abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione, né che abbia commesso personalmente la violazione.
La decisione
La responsabilità personale deve essere esclusa quando si fonda soltanto sulla carica ricoperta. Per le obbligazioni di un'associazione non riconosciuta, inclusi i debiti tributari, la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 38 c.c. riguarda esclusivamente le persone che abbiano concretamente svolto attività negoziale o agito in nome e per conto dell'ente, creando rapporti obbligatori con i terzi. Occorre quindi una prova specifica dell'attività svolta dal Presidente; la semplice funzione rappresentativa o gestoria non è sufficiente.
Norme richiamate
Art. 38 del codice civile
La responsabilità personale per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta grava sulle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La responsabilità non deriva automaticamente dalla carica di Presidente o dalla titolarità della rappresentanza, ma richiede la prova di una concreta attività negoziale svolta per conto dell'associazione.
Principio di colpevolezza in materia sanzionatoria
L'applicazione di una sanzione richiede l'accertamento sia dell'elemento oggettivo della violazione sia dell'elemento soggettivo riferibile personalmente al soggetto sanzionato; la mera posizione formale nell'ente non è sufficiente.
Cassazione, sentenza n. 18188/2014
La responsabilità personale del rappresentante di un'associazione non riconosciuta richiede la dimostrazione che egli abbia concretamente agito in nome e per conto dell'ente, non essendo sufficiente la mera titolarità della carica.
Massime di principio
- Il Presidente o rappresentante di un'associazione non riconosciuta non risponde automaticamente dei debiti, delle violazioni finanziarie o dei debiti tributari dell'ente solo perché ricopre quella carica.
- Per imputare personalmente un'obbligazione o una sanzione occorre provare una concreta attività negoziale o gestionale svolta dal soggetto in nome e per conto dell'associazione.
- La responsabilità personale deve essere valutata sulla base della condotta effettivamente tenuta e non sulla sola posizione formale risultante dallo statuto, dai registri o dagli atti dell'associazione.
- In materia sanzionatoria è necessario dimostrare anche la riferibilità soggettiva della violazione, inclusa la colpevolezza; la responsabilità automatica per il solo ruolo ricoperto non è ammissibile.
- La regola può cambiare se viene dimostrato che il Presidente ha sottoscritto contratti, assunto obbligazioni, gestito direttamente gli adempimenti fiscali o compiuto atti specifici da cui derivi il debito o la violazione.
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