Ordinanza n. 992/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dalla Questura di Brescia, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Brescia, di contenuto non specificato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un provvedimento della Questura di Brescia. Con precedente sentenza era stato definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il reddito complessivo del ricorrente per l'anno d'imposta 2023, pari a 17.285 euro, superava il limite previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio. Il Collegio ha quindi esaminato esclusivamente la permanenza dei presupposti reddituali del patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che il superamento del limite reddituale normativamente previsto imponesse la revoca del beneficio. Ha precisato che il provvedimento non ha natura decisoria rispetto alla controversia principale e, pertanto, non ha statuito sulle spese della fase, disponendo nulla per le spese. Le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente sono stati oscurati.
Norme richiamate
art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002
Il totale dei redditi del ricorrente, per l’anno di imposta 2023, risulta superiore al limite previsto dall’art. 76 comma 1 D.P.R. n. 115/2002, essendo pari ad € 17.285,00.
Il superamento del limite reddituale previsto dalla disposizione impedisce il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e impone la revoca del beneficio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sussistendo i presupposti posti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, è disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il superamento del limite reddituale previsto dall'art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002 impone la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando l'ammissione sia stata disposta con precedente provvedimento definitivo, una volta accertato il reddito rilevante dall'amministrazione finanziaria.
- Un provvedimento che revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza definire la controversia principale, non ha valenza decisoria sul merito e non richiede una statuizione sulle spese della fase.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 430/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 431/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 1556/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →