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Ordinanza

Ordinanza n. 992/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dalla Questura di Brescia, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202300325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Brescia, di contenuto non specificato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un provvedimento della Questura di Brescia. Con precedente sentenza era stato definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il reddito complessivo del ricorrente per l'anno d'imposta 2023, pari a 17.285 euro, superava il limite previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio. Il Collegio ha quindi esaminato esclusivamente la permanenza dei presupposti reddituali del patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il TAR ha revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che il superamento del limite reddituale normativamente previsto imponesse la revoca del beneficio. Ha precisato che il provvedimento non ha natura decisoria rispetto alla controversia principale e, pertanto, non ha statuito sulle spese della fase, disponendo nulla per le spese. Le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente sono stati oscurati.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Il totale dei redditi del ricorrente, per l’anno di imposta 2023, risulta superiore al limite previsto dall’art. 76 comma 1 D.P.R. n. 115/2002, essendo pari ad € 17.285,00.

    Il superamento del limite reddituale previsto dalla disposizione impedisce il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e impone la revoca del beneficio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sussistendo i presupposti posti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, è disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il superamento del limite reddituale previsto dall'art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002 impone la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando l'ammissione sia stata disposta con precedente provvedimento definitivo, una volta accertato il reddito rilevante dall'amministrazione finanziaria.
  • Un provvedimento che revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza definire la controversia principale, non ha valenza decisoria sul merito e non richiede una statuizione sulle spese della fase.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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