Sentenza n. 261/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’azione avverso il silenzio del Comune sull’invito a dare esecuzione a un’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario di un immobile confinante aveva chiesto al Comune di adottare i provvedimenti sanzionatori conseguenti alla persistente mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione relativa a opere abusive realizzate dal controinteressato. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che la pendenza di un procedimento di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica impedisse l’esecuzione dell’ordinanza demolitoria. In appello sono stati dedotti la violazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 31 e 117 c.p.a., nonché error in iudicando. L’appellante ha sostenuto che l’istanza di accertamento di conformità, presentata il 14 luglio 2023, si sarebbe definita con silenzio-diniego decorso il termine di sessanta giorni, con conseguente obbligo del Comune di procedere all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. Ha inoltre contestato la perdurante efficacia sospensiva dell’istanza, rilevando il decorso di circa due anni e la mancata dimostrazione dell’effettiva acquisizione dei pareri degli enti sovracomunali. Sono stati riproposti i motivi dedotti in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto decisiva la perdurante pendenza del procedimento di accertamento di conformità urbanistica, connesso all’istanza di compatibilità paesaggistica, comprovata dalla nota comunale dell’11 gennaio 2024. Tale nota escludeva che il procedimento fosse stato definito, anche implicitamente. La mancata acquisizione dei pareri obbligatori, in particolare di natura paesaggistica, mantiene pendente il procedimento di sanatoria e impedisce, fino alla sua conclusione, l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione in caso di esito negativo. Il privato può sollecitare la conclusione del procedimento di sanatoria, ma non può pretendere direttamente l’esecuzione della demolizione finché quel procedimento non sia definito. Il Collegio ha precisato che sarebbe configurabile inerzia colpevole soltanto in presenza di un atto infraprocedimentale o soprassessorio diretto a rinviare illegittimamente la decisione sine die; tale circostanza non è stata ravvisata nel caso concreto. Spese compensate per peculiari motivi.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina i provvedimenti sanzionatori conseguenti all’inottemperanza all’ordine di demolizione; la loro adozione non può essere pretesa finché è pendente il procedimento di sanatoria che produce l’effetto sospensivo rilevante nel caso concreto.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L’istanza di accertamento di conformità mantiene pendente il procedimento fino alla sua effettiva definizione; nel caso esaminato, la mancata acquisizione dei pareri obbligatori impediva di considerarlo concluso implicitamente.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio presuppone l’illegittima inerzia dell’amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere; non sussiste tale inerzia quando il procedimento presupposto è ancora pendente e giustifica il differimento dell’attività sanzionatoria.
art. 117 c.p.a.
L’azione contro il silenzio non consente di imporre all’amministrazione l’adozione dell’atto finale richiesto quando manca l’obbligo attuale di provvedere, a causa della pendenza di un procedimento di sanatoria.
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
La definizione negativa della compatibilità paesaggistica precede l’applicazione della sanzione demolitoria quando l’intervento è soggetto alla relativa valutazione; la necessità di acquisire i pareri paesaggistici contribuisce alla perdurante pendenza del procedimento.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità urbanistica, connessa a un’istanza di compatibilità paesaggistica, impedisce l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione fino alla conclusione effettiva del relativo procedimento, quando siano ancora necessari pareri obbligatori di autorità o enti competenti.
- Il decorso del tempo non determina, da solo, la conclusione implicita del procedimento di sanatoria quando dagli atti risulti che il procedimento è ancora pendente per la mancata acquisizione di pareri obbligatori.
- L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata dal proprietario confinante per ottenere direttamente la demolizione dell’abuso finché è pendente il procedimento di sanatoria relativo alle opere abusive.
- Il privato interessato può sollecitare l’amministrazione a concludere il procedimento di sanatoria, ma non può pretendere l’adozione dei provvedimenti demolitori consequenziali prima della sua definizione.
- La mancata adozione dei provvedimenti conseguenti a un’ordinanza di demolizione non integra inerzia colpevole quando il differimento dipenda dalla perdurante pendenza di un procedimento di sanatoria; l’inerzia può invece configurarsi in presenza di un illegittimo rinvio sine die mediante atti infraprocedimentali o soprassessori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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