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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06138/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativo agli anni 2010-2014, emesso nei confronti di un centro trasmissione dati (CTD), indicato come obbligato principale, e del bookmaker estero Stanleybet Malta Limited, indicato come coobbligato solidale. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato il loro appello avverso la decisione di primo grado, la quale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per il 2010 nei confronti del CTD e rigettato i ricorsi avverso l'atto impositivo. I motivi di ricorso hanno riguardato: in via pregiudiziale, la compatibilità della normativa interna con il diritto UE e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; in via preliminare, la dedotta illegittimità dell'avviso per mancata traduzione in inglese; nel merito, la contestazione del presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta, la dedotta violazione del diritto UE e del legittimo affidamento, la pretesa incompatibilità con la direttiva IVA, la debenza delle sanzioni almeno per l'anno 2010 per effetto dell'obiettiva incertezza normativa, nonché la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha respinto le questioni pregiudiziali e preliminari e ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo corretta la soggezione all'imposta unica del CTD per gli anni 2011-2014 e del bookmaker estero per gli anni 2010-2014, nonché infondate le censure di diritto UE, di mancata traduzione dell'atto e di asserita incompatibilità con la direttiva IVA. Ha invece accolto il quinto motivo limitatamente all'anno d'imposta 2010, riconoscendo per tale annualità l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa e quindi l'illegittimità delle sanzioni nei confronti del bookmaker. Il sesto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo nei limiti dell'accoglimento del quinto motivo e la causa è stata decisa nel merito, senza rinvio, per la sola parte relativa alle sanzioni dell'anno 2010.

Norme richiamate

  • art. 48-bis d.lgs. 546/1992

    proposta di conciliazione ai sensi dell’art. 48-bis del d.lgs. n. 546/92

    la Corte ha escluso il rinvio per consentire la valutazione della proposta di conciliazione, rilevando che la disciplina richiamata non imponeva il differimento del giudizio di cassazione e che la relativa estensione non era operante nel caso concreto

  • art. 48 d.lgs. 546/1992

    conciliazione fuori udienza

    la Corte ha osservato che la norma disciplina la conciliazione fuori udienza e non quella in udienza, senza estensione automatica ai giudizi di cassazione

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023

    Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024 ... nonché in Cassazione ...

    la Corte ha usato la norma transitoria per escludere l'applicabilità al caso concreto della disciplina invocata per la conciliazione in Cassazione

  • art. 267 TFUE

    sospensione del giudizio ex art. 267 c. 2 TFUE e rinvio alla Corte di Giustizia

    il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario perché le questioni erano già risolte dalla giurisprudenza unionale

  • art. 56 TFUE

    libera prestazione di servizi

    la Corte ha ritenuto che la normativa italiana sull'imposta unica non introduca una restrizione discriminatoria vietata dall'articolo 56 TFUE

  • art. 57 TFUE

    interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE

    richiamato nella domanda di rinvio, ma la Corte ha ritenuto che il quadro unionale fosse già chiarito dalla giurisprudenza della CGUE

  • art. 52 TFUE

    interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE

    richiamato nella domanda di rinvio, ma non reputato necessario un nuovo intervento della Corte di giustizia

  • art. 7 L. 212/2000

    mancata traduzione dell’atto impositivo in lingua inglese

    non esiste un obbligo normativo di redigere l'atto nella lingua del destinatario; incombe al contribuente provare di non aver potuto conoscere il contenuto dell'atto

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse

    la Corte ha ricostruito il presupposto soggettivo dell'imposta come riferito a chi gestisce le scommesse, anche per conto di terzi e anche se privo di concessione, per i periodi successivi alla legge interpretativa del 2010

  • art. 1, comma 66, L. 220/2010

    l'art. 3 del d.lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque ... gestisce con qualunque mezzo ... scommesse

    norma di interpretazione autentica che chiarisce la soggettività passiva anche del gestore privo di concessione e la solidarietà del mandante estero; la sua applicazione è però stata limitata dalla Corte costituzionale per le annualità anteriori al 2011 quanto alle ricevitorie

  • art. 16 d.m. 10 marzo 2006 n. 111

    il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica

    richiamato come parte del sistema regolatorio dell'imposta unica sulle scommesse

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014

    imposta unica si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta

    richiamato quale disciplina dell'imponibile forfetario nel sistema dell'imposta unica

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    presupposto territoriale dell'imposta

    richiamato nei motivi, ma la Corte ha ritenuto che il fatto imponibile si realizzi in Italia con la raccolta e registrazione della scommessa

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha integrato la motivazione della sentenza impugnata e deciso nel merito, ritenendo che la questione fosse di diritto e non richiedesse ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    imposte ... sui giochi e sulle scommesse

    la Corte ha ritenuto che l'imposta unica non abbia natura di imposta sul volume d'affari e non sia incompatibile con l'IVA, potendo coesistere con essa

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo sulle sanzioni; la Corte ha riconosciuto l'obiettiva incertezza normativa solo per l'annualità 2010

  • art. 5, comma 1, L. 472/1997

    richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma la Corte ha valorizzato in particolare l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa per il 2010

  • art. 6, comma 2, L. 472/1997

    la Corte ha applicato l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa alle sanzioni riferite all'anno 2010

  • art. 10, comma 4, L. 212/2000

    richiamato nel motivo sulle sanzioni, in relazione all'affidamento e all'obiettiva incertezza normativa

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo sulle spese, nel contesto della disciplina della difesa dell'amministrazione finanziaria

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori ...

    la Corte ha confermato il principio della ripetibilità delle spese in favore dell'amministrazione assistita da funzionari, con i criteri di liquidazione previsti dalla disciplina processuale tributaria

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è stata qualificata come potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile nei termini prospettati

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità in materia tributaria, quando la questione di diritto sia già compiutamente risolta dalla giurisprudenza e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito senza cassazione con rinvio anche in presenza di un'omessa pronuncia del giudice di merito.
  • L'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di organizzazione e gestione del servizio di gioco e non la sola giocata; il presupposto impositivo si realizza con la raccolta e registrazione della scommessa nel territorio dello Stato, anche se il bookmaker ha sede all'estero.
  • La disciplina dell'imposta unica sulle scommesse, come interpretata dalla legge del 2010 e dalla giurisprudenza costituzionale e unionale, può assoggettare a imposta il CTD e il bookmaker estero privo di concessione per i periodi successivi alla norma interpretativa, senza violare di per sé il diritto dell'Unione.
  • La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non determina automaticamente nullità dell'atto: il contribuente deve allegare e provare di non aver potuto conoscere il contenuto dell'atto nonostante l'ordinaria diligenza.
  • L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari ai sensi dell'art. 401 della direttiva IVA, sicché può cumularsi con l'IVA senza violare il diritto unionale.
  • Per le sanzioni relative all'anno 2010, la Corte riconosce l'obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva dei bookmaker esteri operanti tramite intermediari, con conseguente esclusione delle sanzioni per tale annualità.
  • Nel processo tributario, quando l'amministrazione è vittoriosa e difesa da propri funzionari, le spese sono liquidabili secondo i criteri previsti dalla disciplina speciale; la mancata compensazione delle spese non è di per sé censurabile in cassazione, trattandosi di scelta discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImposta unica sulle scommesseImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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