Cassazione Civile, Ordinanza n. 35010/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2006, con i quali l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione costi asseritamente riferiti a operazioni inesistenti, perché intrattenute con due società qualificate come 'cartiere'. La CTP rigettava i ricorsi; la CTR, riuniti gli appelli, confermava il rigetto quanto ai recuperi IVA e dichiarava cessata la materia del contendere per le imposte dirette. In cassazione la contribuente proponeva un solo motivo, ma prima della decisione chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di aver definito la lite mediante la procedura agevolata prevista dall'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, depositando domanda di definizione e quietanza del pagamento integrale dovuto.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza sopravvenuta della ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto che la controversia era stata definita mediante la procedura di definizione agevolata e che il debito era stato integralmente pagato. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della lite tributaria, se perfezionata, determina la cessazione della materia del contendere e consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
Cass. n. 24083 del 3 ottobre 2018
Richiamata come precedente conforme ai fini della declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere in presenza della fattispecie legale di definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è definita con una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e risulta il pagamento integrale di quanto dovuto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere può intervenire anche in cassazione sulla base di documentazione sopravvenuta che comprovi il perfezionamento della definizione agevolata.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, il regime delle spese segue la disciplina speciale prevista dalla norma applicabile, restando a carico della parte che le ha anticipate.
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