Parere n. 188/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalle signore -OMISSIS- (cod.fisc. -OMISSIS-), e -OMISSIS-, (cod. fisc. -OMISSIS-), entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Massimiliano Pantano, del Foro di Messina, con studio in Messina, Via La Farina, 278 (cod. fisc. PNTMSM72S19F158S), unitamente e disgiuntamente all’Avv. Patrizia Pellicanò, del Foro di Messina, con studio in Messina, Via Garibaldi, n. 285, (cod. fisc. PLLPRZ70L61F158S), giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al ricorso, i quali fanno espressa richiesta di volere ricevere le comunicazioni di Segreteria alle seguenti pec. avv.massimilianopantano@pec.it e studiolegalepellicano@pec.it, contro il Comune di Furnari, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Furnari (ME), Via degli Uffici, cod. fisc. 83000890836, pec. protocollo@pec.comune.furnari.me.it, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. -OMISSIS-, emessa dal Comune di Furnari, recante ingiunzione alla demolizione di opere edilizie ritenute abusive nell’immobile di proprietà delle ricorrenti sito nel Complesso edilizio di -OMISSIS-, individuato in catasto al-OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusa la relazione tecnica istruttoria n. prot. 15103 del 24 novembre 2025 e il verbale di sopralluogo del 12 dicembre 2024, citati nella predetta ordinanza, ma non comunicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstanza cautelare nel ricorso straordinario per la sospensione dell’ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie ritenute abusive.
Esito
La questione giuridica
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, un’ordinanza del Comune di Furnari recante ingiunzione alla demolizione di opere edilizie ritenute abusive, realizzate presso un immobile di loro proprietà. L’impugnazione è stata estesa agli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui una relazione tecnica istruttoria e un verbale di sopralluogo non comunicati alle interessate. Il parere riguarda esclusivamente la domanda cautelare, mentre la decisione sui motivi di merito è stata rinviata.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare e alla sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata. Ha condiviso il parere favorevole dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, fondato sull’esigenza di mantenere lo stato attuale dei luoghi durante il completamento dell’approfondimento istruttorio. Considerata anche la complessità dei motivi di illegittimità dedotti, il Collegio ha ritenuto necessario conservare la res adhuc integra sino alla decisione nel merito del ricorso. La sospensione è quindi disposta in via cautelare e interinale, senza anticipare la valutazione definitiva sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione.
Osservazioni
Istanza cautelare
La sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è giustificata dall’esigenza di mantenere lo stato attuale dei luoghi nelle more del completamento dell’istruttoria e della decisione sul merito.
Complessità dei motivi di illegittimità
La complessità delle censure dedotte concorre a rendere opportuno il mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, l. n. 205/2000
La disposizione è richiamata quale base normativa per la concessione della tutela cautelare nel procedimento relativo al ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le persone fisiche menzionate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la tutela cautelare può essere accordata quando sia necessario mantenere inalterata la situazione di fatto nelle more della decisione sul merito.
- La complessità dei motivi di illegittimità dedotti, unitamente alla necessità di completare l’istruttoria, può giustificare la sospensione interinale dell’efficacia dell’atto impugnato senza che ciò comporti una decisione anticipata sulla sua legittimità definitiva.
- La sospensione cautelare di un’ordinanza di demolizione può essere finalizzata alla conservazione dello stato dei luoghi sino alla definizione del ricorso.
Sospensione cautelare di un’ordinanza di demolizione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, si è pronunciato sull’istanza cautelare proposta nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Due proprietarie private hanno impugnato un’ordinanza del Comune di Furnari che ingiungeva la demolizione di opere edilizie ritenute abusive, chiedendo anche l’annullamento degli atti presupposti, tra cui una relazione tecnica istruttoria e un verbale di sopralluogo non comunicati.
Richiesta cautelare e quadro procedimentale
La domanda sottoposta al Collegio riguardava la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, in attesa della definizione del ricorso nel merito. La Presidenza della Regione Siciliana, tramite l’Ufficio legislativo e legale, aveva espresso parere favorevole alla cautela, ritenendo necessario mantenere lo stato dei luoghi mentre era in corso un ulteriore approfondimento istruttorio.
Valutazioni del Consiglio
Il Consiglio ha condiviso le conclusioni dell’Ufficio legislativo e legale. La complessità dei motivi di illegittimità dedotti e la necessità di completare l’istruttoria hanno indotto il Collegio a ritenere opportuno conservare la situazione esistente, mantenendo la res adhuc integra sino alla decisione sul merito.
La sospensione è stata quindi accordata con finalità cautelare e conservativa. Il parere non contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure proposte né sulla legittimità dell’ordinanza comunale.
Esito
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare e alla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo sussistenti i presupposti indicati dall’art. 3, comma 4, della l. n. 205/2000.
Oscuramento dei dati personali
Il Collegio ha inoltre disposto che fossero oscurate le generalità delle ricorrenti e ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche menzionate, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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