Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 550/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 5817/2024 del Tribunale di Milano-Sez. Lavoro del 23.12.24.

Giustizia amministrativa202501991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della Carta Docente e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero il 27 dicembre 2024. La pronuncia aveva riconosciuto alla docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, per complessivi 3.000 euro, oltre alle spese di lite liquidate in 1.800 euro oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 senza alcun adempimento, i ricorrenti hanno lamentato l'omesso pagamento, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. In via preliminare, il TAR ha rilevato che un errore materiale nel ricorso non incideva sull'individuazione delle parti, da identificarsi esclusivamente nella docente e nel difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza di condanna passata in giudicato. Ha ritenuto provati la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di pagamenti, anche parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione. È stato quindi ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate per giusti motivi, in considerazione della condotta processuale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso inutilmente tale termine, può essere accertata l'inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento da parte dell'amministrazione e l'obbligazione non è stata adempiuta, neppure parzialmente.
  • In presenza di un credito derivante da una sentenza esecutiva, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'an e sul quantum del credito, unita alla mancata prova dell'adempimento, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Quando il commissario ad acta deve eseguire un'obbligazione pecuniaria rimasta ineseguita, il provvedimento può porre gli atti necessari e le relative spese a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.