Cassazione Civile, Sentenza n. 13114/2020 del 30/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnò l'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'annualità 2005, che recuperava a tassazione componenti positivi non dichiarati e costi indeducibili. Contestò esclusivamente il rilievo relativo a 63.000 euro, qualificati dall'Ufficio come sopravvenienza attiva: secondo la società, si trattava invece di effetti attivi trasferiti al socio amministratore in restituzione di un finanziamento fruttifero da lui concesso. La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettò il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 222/05/12 pronunciata il 16 aprile 2012 e depositata il 27 aprile 2012, riformò la decisione, ritenendo che il finanziamento fosse stato rimborsato e valorizzando la contabilizzazione dell'operazione, inclusa l'indicazione in bilancio di 77.763,90 euro per la posta «effetti attivi», rispetto a un saldo in dare di 140.763,90 euro all'inizio dell'esercizio 2005. L'Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciò, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973: l'operazione era stata considerata un finanziamento restituito benché la società, pur richiesta, non avesse prodotto documenti attestanti la restituzione. Con il secondo denunciò il vizio motivazionale della sentenza regionale, che avrebbe ritenuto provati il finanziamento e il rimborso sulla sola base della contabilizzazione, senza valutare l'assenza di documentazione relativa alle cambiali asseritamente girate al socio e la prospettazione dell'Ufficio secondo cui l'operazione occultava ricavi non dichiarati. La contribuente eccepì inoltre l'inammissibilità del ricorso per l'omessa indicazione del nome del direttore dell'Agenzia e della procura alle liti.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente: l'incarico conferito all'Avvocatura dello Stato non deve essere indicato nel ricorso come procura processuale, e non è necessario indicare nominativamente il direttore dell'Agenzia delle entrate, essendo individuabile per legge quale rappresentante dell'ente. Ha poi accolto il secondo motivo, assorbendo il primo. Ha rilevato che la CTR aveva desunto l'effettività del finanziamento e della sua restituzione al socio dalla sola contabilizzazione, senza spiegare perché fosse superata la decisiva mancanza di riscontri documentali, nonostante la società fosse stata invitata a produrli sia in sede amministrativa sia in giudizio. La motivazione non chiariva neppure perché fosse disattesa la tesi dell'Ufficio secondo cui l'operazione di concessione e rimborso del finanziamento serviva a occultare attività non dichiarata. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5), inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi” (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore
L'indicazione richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda la procura processuale attributiva dello ius postulandi, non l'incarico sostanziale conferito al difensore; quando l'Agenzia delle entrate è patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, la procura processuale non è necessaria.
artt. 67 e 68 del d.lgs. n. 300 del 1999
stante la rappresentanza legale dell’Agenzia delle entrate in capo al suo direttore generale ed il difetto di personalità giuridica delle rispettive articolazioni territoriali, non occorre necessariamente indicare, nel ricorso per cassazione, il nome della persona fisica preposta a tale carica, essendo individuato in modo incontrovertibile, per la circostanza sopradetta, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 67 e 68, quale unico rappresentante ed autorizzato “ex lege” a stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione
La rappresentanza legale dell'Agenzia delle entrate è riferibile al direttore generale; pertanto, nel ricorso per cassazione è sufficiente l'indicazione dell'ente senza specificare il nome della persona fisica che ricopre tale carica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso (“1. Violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura l’errore di diritto della sentenza impugnata
La sentenza riporta questa disposizione come parametro del primo motivo di ricorso, ma non ne decide il merito, poiché il motivo è assorbito dopo l'accoglimento della censura motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La sentenza reca una trama argomentativa carente laddove l’effettività del finanziamento e della sua restituzione al socio sono desunti soltanto dal dato formale della contabilizzazione dell’operazione, senza la necessaria considerazione della circostanza, che sorregge il rilievo fiscale, che la società contribuente (benchè invitata a farlo) non aveva fornito alcun riscontro documentale – in sede amministrative e giudiziale – circa l’effettività della retrocessione al socio delle cambiali (“effetti attivi in portafoglio”) ad estinzione di un (effettivo e non simulato) finanziamento del socio
La censura motivazionale è fondata quando la decisione ricava l'effettività del finanziamento e della restituzione dalla sola contabilizzazione senza confrontarsi con la mancanza di documentazione richiesta e con la contestazione fiscale dell'operazione.
art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986
l’effettività del finanziamento e della sua restituzione al socio sono desunti soltanto dal dato formale della contabilizzazione dell’operazione, senza la necessaria considerazione della circostanza, che sorregge il rilievo fiscale, che la società contribuente (benchè invitata a farlo) non aveva fornito alcun riscontro documentale – in sede amministrative e giudiziale – circa l’effettività della retrocessione al socio delle cambiali (“effetti attivi in portafoglio”) ad estinzione di un (effettivo e non simulato) finanziamento del socio che, conseguentemente, a causa di tale lacuna probatoria, è stato qualificato come sopravvenienza attiva (tassabile) della società.
La qualificazione come sopravvenienza attiva è collegata, nel caso esaminato, alla mancanza di prova documentale dell'effettività del finanziamento e della restituzione al socio; la sola registrazione contabile non è sufficiente a dimostrare l'operazione.
art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973
l’effettività del finanziamento e della sua restituzione al socio sono desunti soltanto dal dato formale della contabilizzazione dell’operazione, senza la necessaria considerazione della circostanza, che sorregge il rilievo fiscale, che la società contribuente (benchè invitata a farlo) non aveva fornito alcun riscontro documentale – in sede amministrative e giudiziale – circa l’effettività della retrocessione al socio delle cambiali (“effetti attivi in portafoglio”) ad estinzione di un (effettivo e non simulato) finanziamento del socio
Nel caso concreto, la valutazione dell'accertamento deve confrontarsi con la mancanza di documentazione idonea a riscontrare l'operazione contabilizzata e con la contestazione dell'Ufficio circa l'occultamento di attività non dichiarata.
Massime di principio
- La contabilizzazione di un finanziamento del socio e della sua restituzione non dimostra, da sola, l'effettività dell'operazione quando l'Amministrazione finanziaria ne contesti la realtà e manchino riscontri documentali, benché richiesti al contribuente.
- Il giudice che ritenga effettivo un finanziamento del socio e il relativo rimborso deve confrontarsi con la mancata produzione della documentazione relativa alla restituzione e spiegare perché tale lacuna non avvalori la contestazione fiscale di un'operazione simulata o diretta a occultare ricavi non dichiarati.
- Nel ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate e patrocinato dall'Avvocatura dello Stato non è necessaria una procura processuale e non occorre indicare il nome della persona fisica che ricopre la carica di direttore generale.
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