Sentenza del 17/10/2016 n. 7899 - Comm. Trib. Prov. Milano
ASSOCIAZIONI - ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA - Ente non commerciale - Disconoscimento - Onere probatorio - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. È stato confermato che l'associazione aveva l'onere di dimostrare concretamente il possesso e il rispetto dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa speciale. L'assenza di tale prova consente il disconoscimento della natura di ente non commerciale e del regime fiscale agevolato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di qualificare l'associazione come ente non commerciale e di applicare il regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. L'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto tale qualificazione poiché l'associazione non aveva provato il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 90, comma 18, della legge n. 289/2002. In particolare, non risultava iscritta al Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, non era stata dimostrata l'effettiva partecipazione degli associati alla vita assembleare e non risultava che il rendiconto annuale fosse stato redatto e approvato nei termini previsti.
Norme richiamate
Art. 90, comma 18, legge n. 289/2002
La norma individua requisiti e obblighi che le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare per poter beneficiare della relativa disciplina e del regime fiscale agevolato. Il loro mancato rispetto, o la mancata dimostrazione del loro adempimento, può comportare il disconoscimento della natura non commerciale dell'ente.
Massime di principio
- Un'associazione sportiva dilettantistica non può beneficiare del regime fiscale agevolato sulla base della sola denominazione o dell'oggetto statutario: deve dimostrare concretamente di possedere e rispettare tutti i requisiti previsti dalla legge.
- L'onere della prova grava sull'associazione che invoca il regime di favore; in caso di controlli, deve produrre documentazione idonea a dimostrare iscrizione al Registro, effettiva partecipazione degli associati e regolare gestione assembleare e contabile.
- Gli adempimenti formali, come la redazione e l'approvazione tempestiva del rendiconto annuale, possono assumere rilievo sostanziale ai fini fiscali e non sono necessariamente considerati mere irregolarità prive di conseguenze.
- La mancata iscrizione al Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, insieme all'assenza di prova sull'effettiva vita associativa, può giustificare il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale e delle agevolazioni fiscali.
- Per evitare contestazioni, l'associazione dovrebbe conservare statuto, verbali assembleari, registri degli associati, documentazione dell'iscrizione al Registro e rendiconti approvati nei termini, assicurando coerenza tra la gestione formale e l'attività effettivamente svolta.
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