Cassazione Civile, Ordinanza n. 13636/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento catastale relativi al classamento e alla rendita di un complesso immobiliare sito in Milano. La società, titolare della nuda proprietà, contestava la conferma del classamento in categoria D/8 e la mancata attribuzione delle categorie B/1 ed E/7, sostenendo che il mutamento di destinazione d’uso autorizzato dal Comune di Milano mediante permesso di costruire, da terziario ad attività socio-culturale religiosa, dovesse incidere sulla classificazione catastale. In particolare deduceva che l’ufficio non avrebbe considerato la nuova destinazione legale del bene e che la stima catastale avrebbe dovuto riflettere l’effettivo uso dei locali. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse preso in considerazione una relazione tecnica di parte e avesse motivato solo in modo apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di classamento, rilevano le caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell’immobile e la sua destinazione ordinaria, desunta dalle potenzialità d’uso del bene, non il concreto utilizzo né la qualità soggettiva del proprietario. Il permesso di costruire e il mutamento di destinazione d’uso non determinano da soli la variazione del classamento, occorrendo interventi edilizi tali da rendere non coerente il precedente inquadramento catastale; nel caso concreto non risultavano interventi edilizi rilevanti. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse ampiamente motivata e che la relazione tecnica di parte avesse solo valore di allegazione difensiva, priva di efficacia probatoria autonoma e comunque rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente il sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso è stato invocato per censurare l’interpretazione delle norme sul classamento catastale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
artt. 61, 62, 63 del d.P.R. n. 1142 del 1942
"le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento"
Il classamento va effettuato considerando la destinazione ordinaria e le caratteristiche oggettive dell’immobile al momento del classamento, non l’uso concreto che ne faccia il proprietario.
art. 8, commi 1 e 2, d.P.R. n. 138 del 1998
Conferma che la destinazione ordinaria si accerta in relazione alle caratteristiche costruttive e alle prevalenti consuetudini locali.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è solo apparente, non per semplice insufficienza.
art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; il vizio rilevante è la motivazione mancante o apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel classamento catastale rilevano primariamente le caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche del bene, che esprimono la sua destinazione ordinaria e la sua potenzialità reddituale, non l’uso concreto effettuato dal proprietario.
- Il mutamento di destinazione d’uso autorizzato in sede urbanistica non comporta automaticamente la variazione della categoria catastale; la modifica del classamento richiede che al mutamento si accompagnino interventi edilizi tali da rendere non coerente il precedente inquadramento.
- L’attività effettivamente svolta nell’immobile può avere solo valore indiziario o rafforzativo, ma non è alternativa alla valutazione oggettiva dell’unità immobiliare ai fini catastali.
- Nel giudizio di legittimità la motivazione è censurabile solo quando sia inesistente o meramente apparente, non quando sia semplicemente ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- La perizia di parte nel processo tributario ha valore di allegazione difensiva tecnica e può costituire solo elemento indiziario; il giudice di merito non è tenuto a recepirla né a motivare specificamente sulla sua mancata considerazione.
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