Ordinanza n. 271/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 2653 del 2025, resa tra le parti, con la quale è stato rigettato il ricorso straordinario, trasposto in sede giurisdizionale con n.r.g. 605/2025, volto all'annullamento: - del D.R.S. 3806 del 20.09.2024, trasmesso in data 23.09.2024, con il quale il Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni Pianificazione Paesaggistica dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha sottoposto a vincolo, ex art. 10 comma 3 lett a) del D.lgs. 42/2004, il fondo agricolo denominato “Fondo Villa Pugliatti”, individuato catastalmente al Foglio n. 154 partt. 37, 194, 203, 209 e 213, facente parte integrante di Villa Pugliatti, sito in località Pistunina, Via Consolare Valeria n. 209 nel territorio del Comune di Messina; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 10674 del 24.06.2024; - della relazione tecnica allegata al predetto D.R.S. 3806 del 20.09.2024 redatta dalla Soprintendenza di Messina; - nonché di ogni altro atto o documento, di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale in relazione ai profili che saranno di seguito specificati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione II, che aveva rigettato il ricorso contro il vincolo culturale imposto sul fondo agricolo facente parte di Villa Pugliatti; nell'incidente, silenzio asseritamente formatosi sull'istanza di accesso del 4 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale il privato
La controversia
Nel corso dell'appello principale il Comune di Messina ha proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., un'istanza incidentale per ottenere l'annullamento del silenzio asseritamente formatosi sulla richiesta di accesso del 4 novembre 2025 e un ordine di esibizione della documentazione relativa al Fondo Villa Pugliatti, inclusi eventuali provvedimenti autorizzatori, nulla osta, elaborati progettuali, relazioni paesaggistiche e atti istruttori. L'istanza era fondata sull'assunto che la Soprintendenza non avesse fornito alcun riscontro formale. Successivamente è emerso che la richiesta era stata accolta dalla Soprintendenza, ma che la relativa risposta non era pervenuta all'ufficio comunale competente per un disguido interno nelle procedure di smistamento del protocollo. Il Comune ha inoltre dichiarato di avere effettuato l'accesso agli atti il 30 marzo 2026 e di avere poi integrato la richiesta con una nota del 31 marzo 2026.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato improcedibile l'istanza incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. L'emersione del precedente riscontro favorevole dell'amministrazione e l'avvenuta presa visione del fascicolo hanno eliminato l'utilità concreta e attuale della decisione sull'originaria domanda, basata sulla presunta persistente inerzia amministrativa. Il Collegio non ha esaminato il merito dell'appello principale, disponendo la prosecuzione del relativo giudizio. Le spese del sub-procedimento non sono state compensate: applicando la soccombenza virtuale, il Comune è stato condannato a corrispondere ai controinteressati costituiti euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, poiché il presupposto fattuale dell'incidente non è stato confermato e la mancata tempestiva conoscenza del riscontro è stata ricondotta a un disguido interno del Comune.
Norme richiamate
l'istanza di accesso proposta in pendenza del giudizio principale è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio medesimo, salva la facoltà di definirla con la sentenza che conclude il giudizio
L'istanza di accesso proposta durante il giudizio può essere decisa con ordinanza separata; nel caso concreto, la sopravvenuta perdita dell'utilità della domanda ne ha imposto la dichiarazione di improcedibilità.
Massime di principio
- L'istanza di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, emerga che l'amministrazione aveva già accolto la richiesta e l'interessato abbia concretamente preso visione della documentazione, venendo così meno l'utilità attuale della decisione giudiziale.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata con riferimento al petitum originario: quando la domanda incidentale presuppone la persistente inerzia dell'amministrazione, l'accertamento di un precedente riscontro favorevole e l'avvenuto accesso agli atti eliminano l'interesse alla pronuncia sull'originaria istanza.
- La dichiarazione di improcedibilità dell'istanza di accesso non esclude la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso alla luce degli elementi sopravvenuti e del fondamento fattuale dell'incidente al momento della sua proposizione.
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