Cassazione Civile, Ordinanza n. 16793/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una serie di avvisi di pagamento emessi per contributi consortili di bonifica relativi all’anno 2017. In appello i contribuenti hanno ottenuto l’annullamento della pretesa, ritenuta illegittima dalla commissione tributaria regionale perché fondata sull’art. 23 della legge regionale Calabria n. 11/2003, dichiarato costituzionalmente illegittimo, e perché il consorzio non avrebbe provato l’adozione del piano di classifica né il beneficio specifico e diretto arrecato ai singoli fondi. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sul litisconsorzio/cumulo soggettivo, assumendo che il ricorso introduttivo collettivo fosse inammissibile perché riferito a distinti avvisi e a posizioni fattuali non omogenee; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’esistenza del piano di classifica, allegato nel giudizio di merito e indicato negli avvisi; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 116 e 132 c.p.c., poiché il giudice d’appello avrebbe affermato il difetto di prova del beneficio senza esaminare le relazioni tecniche di parte depositate dal consorzio e senza valutare la richiesta subordinata di consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo. Ha affermato che nel processo tributario è ammissibile il ricorso congiunto di più soggetti anche contro atti distinti quando vi siano questioni comuni, ferma restando l’eventuale separazione delle cause se le questioni di fatto sono diverse. Ha inoltre chiarito che il piano di classifica non è, di per sé, il fatto decisivo omesso ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché il fatto decisivo attiene al nesso tra opere di bonifica e specifico beneficio fondiario del singolo immobile. Tuttavia, ha ritenuto fondato il rilievo sulla mancata considerazione delle relazioni tecniche di parte e della richiesta di CTU: il giudice di merito non poteva limitarsi a negare la prova in modo generico, senza esaminare i documenti tecnici prodotti e senza motivare sul diniego della consulenza tecnica, strumento necessario in una controversia che richiede accertamenti tecnico-estimativi. Per questo la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 19
sono richiamati dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo cumulativo nel processo tributario; la Corte non ne ricava un divieto al cumulo soggettivo
art. 103 c.p.c.
si applica anche al processo tributario in assenza di una norma di incompatibilità; consente la proposizione congiunta di domande/ricorsi con questioni comuni
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per la dedotta violazione di legge nel primo motivo; la Corte ne esclude la fondatezza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta l’omesso esame di elementi istruttori o argomenti difensivi
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia; il motivo viene accolto solo nella parte relativa al mancato esame delle prove e della CTU
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle prove deve essere effettiva e motivata; non può essere meramente apodittica
art. 132, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve essere sorretta da motivazione sufficiente e non meramente apparente o generica
L. Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, art. 23
la pretesa impositiva era fondata su tale disposizione, ma la Corte d’appello l’aveva considerata incostituzionale nella parte in cui prevedeva il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario
L. Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, art. 24
richiamato in relazione alla procedura di approvazione del piano di classifica
Corte cost., 19 ottobre 2018, n. 188
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge regionale Calabria n. 11/2003 nella parte indicata dalla sentenza d’appello
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
base del motivo volto a denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per carente motivazione e omesso esame delle prove
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nel ragionamento sull’onere probatorio: il consorzio deve provare i presupposti del proprio potere impositivo e il beneficio specifico arrecato
art. 700 c.p.c.
evocato solo in via generale nel riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio e ai mezzi di tutela cautelare nella tassonomia; non è centrale nella decisione
Massime di principio
- Nel processo tributario è ammissibile il ricorso congiunto di più contribuenti contro distinti avvisi, quando le controversie presentino questioni comuni la cui soluzione sia idonea a definire le cause; l’eventuale eterogeneità dei fatti può giustificare la separazione, non l’inammissibilità originaria del cumulo.
- Ai fini del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., il "fatto decisivo" deve essere un fatto storico e non un mero elemento istruttorio, una prova documentale o una tesi difensiva; il piano di classifica, di per sé, non coincide con il fatto decisivo, che va individuato nel nesso tra le opere di bonifica e il beneficio fondiario del singolo bene.
- Nelle controversie sui contributi di bonifica, il consorzio deve fornire prova del presupposto impositivo e del beneficio specifico e diretto recato al fondo interessato; non è sufficiente un richiamo generico ad atti interni o a presunzioni prive di adeguato supporto tecnico.
- Quando la decisione dipende da valutazioni tecnico-estimative e la parte produce relazioni tecniche di parte, il giudice deve esaminarle e motivare in modo effettivo l’eventuale disattesa; non può liquidarle con affermazioni generiche.
- Il diniego della consulenza tecnica d’ufficio, in controversie che richiedono accertamenti tecnici, deve essere motivato sulla base della capacità del giudice di risolvere autonomamente i problemi tecnici; non è sufficiente negarla assumendo apoditticamente l’assenza di prova dei fatti che essa dovrebbe accertare.
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