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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34497/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il tribunale aveva liquidato i compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato il rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non provasse l’effettiva comunicazione nelle forme di rito; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo circa l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee e che non potesse gravare sul P.M. la prova del momento di effettiva conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Inoltre ha ritenuto che, comunque, la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l’opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia vale il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, ma in mancanza di tale adempimento opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.; poiché il provvedimento era comunque tardivamente opposto rispetto a quest’ultimo termine, l’inammissibilità dell’opposizione doveva essere confermata. Non sono state regolate le spese, stante la natura pubblica del ricorrente e la mancata costituzione dell’intimato; la Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    disciplina l’opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia secondo il rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato in via analogica per qualificare il decreto di liquidazione come provvedimento assimilabile a un’ordinanza appellabile nel regime del rito sommario.

  • art. 327 c.p.c.

    in assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se privo della sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso non supera il filtro di ammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato ai fini della definibilità camerale del ricorso in sede di filtro.

  • art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio dei ricorsi inammissibili.

  • art. 136 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente con riferimento alle modalità rituali di comunicazione degli atti.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova sulla comunicazione/conoscibilità dell’atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • Corte cost. n. 106/2016

    riconosce che all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è applicabile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di tali forme, resta applicabile il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
  • Quando il ricorso per cassazione è privo della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., esso è inammissibile a prescindere dall’esame dei singoli motivi.
  • Il ricorso per cassazione non supera il filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se la decisione impugnata è conforme all’orientamento di legittimità consolidato, anche se la motivazione del giudice di merito è parzialmente da correggere.
  • In tema di opposizione ai decreti di spese di giustizia, la mancata prova di una rituale comunicazione non impedisce di verificare la tardività dell’impugnazione rispetto al termine lungo decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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