Sentenza n. 1741/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida comunale a non avviare i lavori di adeguamento di una stazione radio base alla tecnologia 5G, nonché il successivo parere della Commissione edilizia confermativo della non conformità urbanistico-edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la diffida con cui il Comune, dopo la presentazione di una SCIA ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per l'adeguamento tecnologico di una stazione radio base, le ha impedito di avviare i lavori. La SCIA prevedeva, tra l'altro, l'adeguamento degli apparati, l'installazione di nuove antenne, la demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti e la realizzazione di una nuova infrastruttura. Nel procedimento erano stati acquisiti il parere favorevole dell'ARPAT, l'autorizzazione paesaggistica e i nulla osta dell'ENAC e dell'Aeronautica militare. Decorso il termine di trenta giorni senza un provvedimento comunale inibitorio o conformativo, le società avevano comunicato il consolidamento della SCIA. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l'inefficacia della diffida tardiva ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990 e la violazione dell'art. 21-nonies della medesima legge, sostenendo che il parere della Commissione edilizia fosse un atto endoprocedimentale privo di efficacia esterna e che la diffida non fosse riconducibile a un legittimo esercizio dell'autotutela. Con il secondo motivo, subordinato, ha dedotto la violazione del regolamento edilizio comunale, l'erronea interpretazione del divieto relativo alle antenne collocate su facciate o falde in contrapposizione visiva a edifici di rilevante valore storico-artistico, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l'impianto fosse collocato su un lastrico solare e non su una facciata o falda.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha affermato che la SCIA presentata per infrastrutture di comunicazione elettronica si consolida decorso il termine di trenta giorni entro il quale l'amministrazione deve adottare, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione o conformazione. Nel caso concreto, il Comune non aveva adottato entro il termine alcun provvedimento inibitorio o conformativo, né aveva formalmente contestato la riconducibilità dell'intervento al regime della SCIA o richiesto integrazioni documentali. Il parere della Commissione edilizia, oltre a essere stato richiamato tardivamente, aveva natura meramente endoprocedimentale e non era idoneo, da solo, a impedire il consolidamento degli effetti della SCIA. Dopo la scadenza del termine, l'amministrazione avrebbe potuto intervenire soltanto mediante autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, con puntuale motivazione sull'interesse pubblico attuale, adeguato bilanciamento con l'interesse privato e rispetto delle garanzie procedimentali. La diffida impugnata non conteneva tali valutazioni e non era quindi riconducibile a un legittimo esercizio dell'autotutela; doveva pertanto essere considerata inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990. Il TAR ha riconosciuto le spese di lite alla ricorrente e alla società interveniente, liquidandole in euro 3.000 per ciascuna, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. n. 259/2003
La SCIA relativa a infrastrutture di comunicazione elettronica è soggetta al termine entro il quale l'amministrazione può adottare provvedimenti inibitori o conformativi.
art. 19, comma 3, l. n. 241/1990
Il divieto di prosecuzione dell'attività deve essere adottato con provvedimento motivato entro il termine previsto; un parere endoprocedimentale non è sufficiente a produrre tale effetto.
art. 19, comma 6-bis, l. n. 241/1990
Il decorso del termine di trenta giorni senza un provvedimento inibitorio o conformativo determina il consolidamento degli effetti abilitativi della SCIA.
art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990
Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
Il provvedimento inibitorio tardivo è inefficace; dopo la scadenza del termine resta possibile soltanto l'intervento in autotutela, se ne ricorrono presupposti e condizioni.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
L'intervento successivo al consolidamento della SCIA richiede l'esercizio dell'autotutela, con motivazione sull'interesse pubblico attuale, bilanciamento degli interessi coinvolti e rispetto delle garanzie procedimentali.
Massime di principio
- La SCIA presentata per la realizzazione o l'adeguamento di infrastrutture di comunicazione elettronica si consolida quando decorre il termine previsto senza che l'amministrazione adotti un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione o conformazione.
- Dopo il consolidamento della SCIA, l'amministrazione non può impedire l'intervento mediante un diniego o una diffida tardivi, ma può intervenire soltanto attraverso l'esercizio dei poteri di autotutela, nel rispetto dei relativi presupposti sostanziali e procedimentali.
- Un parere della Commissione edilizia avente natura endoprocedimentale non integra, da solo, il provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività necessario a impedire il consolidamento degli effetti della SCIA.
- Il provvedimento tardivo di divieto di prosecuzione o rimozione degli effetti della SCIA, adottato dopo la scadenza del termine senza essere riconducibile a un legittimo esercizio dell'autotutela, è inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990.
- L'autotutela successiva al consolidamento della SCIA richiede l'individuazione e l'esternazione di un interesse pubblico attuale, il bilanciamento con l'interesse del privato e il rispetto delle garanzie procedimentali.
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