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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25593/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva rideterminato la pena per il tentato omicidio e dichiarato la prescrizione di reati in materia di armi. Il ricorrente denunciava, tra l'altro: 1) violazione dell'art. 199, comma 3, cod. proc. pen. per l'utilizzabilità della testimonianza di D.G., ritenendo che la convivenza non fosse stata adeguatamente accertata e che la teste non fosse stata avvisata della facoltà di astenersi; 2) violazione dell'art. 229 e 230 cod. proc. pen. per la perizia sulle intercettazioni, lamentando che la consulente d'ufficio avesse trascritto autonomamente e comunicato i risultati al perito di parte troppo tardi, impedendo la partecipazione effettiva del tecnico della difesa; 3) insufficienza e vizio di motivazione sulla valutazione complessiva delle prove (identificazione dell'autore, uso della Ford Focus, elementi balistici, orario del fatto e celle telefoniche); 4) mancata riqualificazione del fatto in minaccia aggravata dall'uso di arma; 5) mancato riconoscimento della desistenza volontaria; 6) diniego delle circostanze attenuanti generiche; 7) mancata motivazione della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo. Sulla testimonianza di D.G. ha rilevato che i fatti di fatto dimostrano una convivenza all'epoca dei fatti e che la mancata informazione alla teste della facolta di astenersi ex art. 199, comma 3, ha generato la nullita relativa prevista dall'art. 181 cod. proc. pen.; sulla perizia delle intercettazioni ha ritenuto violato il diritto al contraddittorio ex art. 230 cod. proc. pen., poiche il consulente di parte non ha potuto partecipare efficacemente alle operazioni tecniche, con conseguente nullita. Per tali nullita, ritualmente eccepite dalla difesa, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, con la precisazione che il giudice del rinvio dovra rinnovare gli accertamenti istruttori (o comunque valutare la prova residua). Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati assorbiti dall'accoglimento dei motivi pregiudiziali.

Norme richiamate

  • art. 199 cod. proc. pen., comma 3

    Estende alla persona che convive o ha convissuto con l'imputato la facolta di astenersi dalla testimonianza; la Corte ha interpretato la nozione di convivenza in senso sostanziale e rileva che anche una coabitazione non regolata economicamente puo configurare la tutela; la mancata applicazione comporta la nullita relativa ex art.181.

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullita relativa degli atti processuali; la Corte ha qualificato come nullita relativa la ricezione della testimonianza senza l'avviso ex art.199, comma 3.

  • art. 230 cod. proc. pen.

    Riconosce ai consulenti di parte il diritto di assistere e partecipare alle operazioni peritali; la Corte ha ritenuto che la trascrizione effettuata dalla perita senza effettiva partecipazione del consulente della difesa abbia violato il contraddittorio e determinato nullita.

  • art. 229 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla utilizzabilità delle consulenze tecniche; la Corte ha valutato negativamente la mancata tutela del contraddittorio tecnico.

  • art. 511 cod. proc. pen., comma 3

    Richiamato in tema di acquisizione degli elaborati dei periti e della possibilita di ammissione dell'esame dei tecnici; la Corte sottolinea che il diritto al contraddittorio si estende fino alla fase di ammissione e acquisizione degli elaborati.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamata nella contestazione dell'appellante in relazione all'art.199; la Corte ha esaminato la questione processuale in riferimento alla disciplina delle impugnazioni e della prova.

  • art. 530 cod. proc. pen., comma 2

    Norma citata dall'appellante in tema di giudizio di non luogo a procedere per insufficienza probatoria; la Corte non si e pronunciata nel merito su questo motivo, essendo assorbito dalle nullita rilevate.

  • art. 56 cod. pen., comma 3

    Richiamata in relazione alla desistenza volontaria; la Corte non ha deciso il merito della questione, rimandando gli accertamenti al giudice del rinvio.

  • art. 697 cod. pen.

    Norma relativa alla contravvenzione menzionata nel capo di imputazione originario; citata in motivazione di precedente condanna ma non decisiva nella statuizione della Cassazione.

  • Legge n. 497/1974, art. 10

    Norma sul trattamento sanzionatorio richiamata dal ricorrente per la quantificazione della pena; la Cassazione ha ritenuto assorbita la censura sulla pena.

  • art. 52 D. Lgs. 196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali; la sentenza richiama l'obbligo di omettere generalita e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Se una persona ha convissuto con l'imputato in modo caratterizzato da un legame affettivo e da una stabile organizzazione della vita comune, il giudice deve riconoscere la facolta di astensione ex art. 199, comma 3; la mancata informazione e conseguente assunzione della deposizione senza avviso puo comportare nullita relativa dell'atto.
  • Il diritto al contraddittorio tecnico e' pieno: i consulenti di parte devono poter partecipare alle operazioni peritali e ricevere il materiale utile con congruo anticipo; l'assenza di effettiva partecipazione puo invalidare la perizia e determinarne l'inutilizzabilita.
  • Nullita processuali relative che incidono su elementi centrali del compendio probatorio impongono, ove rilevate, l'annullamento della sentenza e il rinvio per il rinnovo dell'istruttoria; le questioni probatorie rimangono quindi riaprite nel nuovo giudizio.
  • Il riconoscimento della convivenza e' valutazione di fatto che richiede elementi concreti (coabitazione, relazione affettiva, organizzazione comune, durata apprezzabile); pero' l'assenza di una regolazione economica non esclude automaticamente la convivenza ai fini delle garanzie processuali.
  • Il giudice di merito deve garantire motivazioni adeguate quando rigetta eccezioni processuali rilevanti; decisioni scarne in tema di partecipazione ai rilievi tecnici o sulle garanzie della testi possono essere ritenute viziate in Cassazione.
  • Quando piu' censure processuali sono rilevate e incidono sulla formazione della prova, le censure di merito (es. valutazione della prova, riqualificazione del fatto, attenuanti) possono restare assorbite fino al nuovo giudizio.

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