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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20350/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna, a seguito di giudizio abbreviato, per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta societaria da operazioni dolose, nonché per omesso versamento sistematico di imposte, contributi e ritenute per circa €687.000. Il ricorrente deduceva: (1) insufficiente motivazione circa il dolo specifico necessario per la bancarotta fraudolenta documentale; (2) mancata/errata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (omessa richiesta tempestiva di fallimento); (3) omissione nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante comportamento collaborativo processuale e scarsa rilevanza del precedente penale; (4) illegittimità della determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato (o inammissibile) il primo motivo, perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza del dolo specifico collegandolo all'omessa consegna delle scritture contabili successiva alle operazioni dolose (sistematico mancato pagamento di imposte dal 2006 al 2013), alle ripetute rassicurazioni e ai vani solleciti del curatore. Ha escluso la riqualificazione in bancarotta semplice poiché i fatti concreti (sistematico inadempimento tributario) supportano la fattispecie più grave. I motivi relativi alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti sottratti al sindacato di legittimità (valutazioni di merito non contraddittorie) e/o generici. Conseguenza: rigetto del ricorso, conferma della condanna di merito (pena principale già determinata in anni 2 e mesi 8 di reclusione; modificata in sede d'appello la misura delle pene accessorie fallimentari a tre anni) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    L'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture contabili integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale richiedendo il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; si distingue dalla fraudolenta tenuta di scritture (dolo generico) che presuppone libri effettivamente rinvenuti ed esaminati.

  • legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    art. 217, comma 1, n. 4; in relazione all'art. 224

    La possibilità di chiedere una riqualificazione in bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 217/224) non è percorribile quando i fatti dimostrano, in modo sistematico, condotte dolose e omissioni che configurano la fattispecie più grave.

  • decreto-legge n. 137/2020 convertito (legge 18 dicembre 2020, n. 176) e decreto-legge n. 228/2021 convertito (legge 25 febbraio 2022, n. 15)

    art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 (convertito); art. 16 d.l. 228/2021 (convertito)

    Riferimenti procedurali utilizzati per istanze difensive e gestione del processo; non incidono sulla valutazione di merito sostanziale dei reati contestati.

  • codice penale

    Il beneficio previsto dall'art. 62-bis cod. pen. può essere escluso per valutazione di merito sulla personalità e comportamento del reo; la Corte ha ritenuto il ricorrente non meritevole del beneficio.

  • codice penale

    I criteri enunciati dall'art. 133 cod. pen. sono parametri per valutare le attenuanti generiche; il giudizio del merito su tali circostanze è principalmente di fatto e difficilmente sindacabile in Cassazione se motivato e non contraddittorio.

Massime di principio

  • L'omessa consegna o l'occultamento delle scritture contabili, soprattutto se collegata a condotte sistematiche di evasione tributaria, può dimostrare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
  • La semplice richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave (es. bancarotta semplice) è infondata quando i dati di fatto documentano un comportamento continuativo e doloso che giustifica la fattispecie aggravata.
  • In sede di legittimità la motivazione della sentenza va valutata nel suo complesso: il silenzio su una specifica deduzione può essere ammissibile se dal complesso argomentativo risulta implicitamente disattesa quella deduzione.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è essenzialmente di merito; per ottenere riforma in Cassazione occorre dimostrare contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
  • Comportamenti processuali non collaborativi (es. rassicurazioni non seguite da atti concreti e reiterati rifiuti/omissioni verso la curatela) aggravano la valutazione della personalità del reo e riducono le chance di ottenere benefici o attenuanti.

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