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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27754/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura di elementi strutturali in vetroresina destinati al consolidamento di scavi in galleria, concluso nell'ambito di un'opera infrastrutturale di rilievo pubblico. La società fornitrice sosteneva di avere iniziato l'esecuzione e di avere poi subito il recesso del committente, che aveva contestato l'idoneità del prodotto originario e chiesto adeguamenti tecnici. In primo grado la domanda di pagamento dell'indennità di recesso era stata inizialmente accolta con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., ma poi il tribunale aveva dichiarato la decadenza dell'azione per mancata promozione del giudizio nel termine previsto dalla clausola contrattuale. La Corte d'appello, dopo cassazione con rinvio, ha escluso l'efficacia della clausola decadenziale per difetto di specifica approvazione, ma ha comunque rigettato la domanda ritenendo legittimo il recesso del committente per l'inaffidabilità della fornitrice e l'inadempimento dell'obbligo di adeguarsi alle modifiche richieste. Nel ricorso principale la fornitrice ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la corte territoriale avesse individuato d'ufficio fatti diversi da quelli allegati dalla controparte e avesse invertito l'onere probatorio, gravandola della prova non solo dell'adempimento proprio ma anche dell'inadempimento altrui. Nel ricorso incidentale il committente ha dedotto la violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., sostenendo che le domande risarcitorie assorbite in primo grado non avrebbero dovuto ritenersi rinunciate e che non era necessaria una loro riproposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo perché la Corte d'appello aveva motivato sulla base delle risultanze istruttorie e della corrispondenza tra le parti, spiegando che il recesso era giustificato dall'inadempimento della fornitrice all'obbligo contrattuale di adattarsi alle variazioni richieste; non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il giudice può ricostruire autonomamente i fatti senza attribuire un bene non domandato, né violazione delle regole sull'onere della prova perché spettava alla fornitrice dimostrare il proprio adempimento e l'esistenza di un diverso assetto negoziale idoneo a escludere il suo inadempimento. Ha parimenti respinto il ricorso incidentale richiamando il principio per cui le domande e eccezioni rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte ex art. 346 c.p.c. per evitare la presunzione di rinuncia. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 186-quater c.p.c.

    citato come base dell'ordinanza con cui era stata inizialmente accolta la domanda di pagamento dell'indennità di recesso.

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti di causa, purché non attribuisca un bene non domandato.

  • art. 2967 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere probatorio.

  • art. 1218 c.c.

    invocato in relazione alla responsabilità da inadempimento e alla prova dell'adempimento della parte obbligata.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande e le eccezioni rimaste assorbite devono essere riproposte con il primo atto difensivo utile, altrimenti operando la presunzione di rinuncia.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale in tema di domande non riproposte in appello.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla necessità dell'appello incidentale per le questioni già esaminate e rigettate, anche implicitamente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non vieta al giudice di fondare la decisione su una ricostruzione autonoma dei fatti di causa, purché la statuizione resti nei limiti della domanda proposta e non attribuisca un bene diverso da quello richiesto.
  • In tema di inadempimento contrattuale, il giudice può ritenere giustificato il recesso di una parte quando emerga che l'altra non abbia rispettato un obbligo contrattuale di adattamento o cooperazione previsto dal regolamento negoziale, specie se tale obbligo informa l'intero contratto.
  • La parte che invochi l'adempimento o l'illegittimità del recesso deve fornire prova del proprio corretto comportamento e dell'eventuale diverso assetto negoziale idoneo a escludere l'inadempimento contestato.
  • Nel processo di appello, le domande o eccezioni rimaste assorbite in primo grado devono essere espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., altrimenti operando la presunzione di rinuncia.
  • Le questioni già esaminate e rigettate, anche implicitamente, non richiedono mera riproposizione ma i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento.
  • La clausola che preveda una decadenza processuale o sostanziale deve essere specificamente approvata per iscritto quando abbia natura vessatoria; in difetto, non può fondare la preclusione dell'azione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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