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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10915/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo amministrativo instaurato nel 2011 dinanzi al TAR Lazio e definito nel 2021. Quel giudizio presupposto riguardava il silenzio-inadempimento delle amministrazioni competenti rispetto a diffide con cui si chiedeva di avviare le procedure per l’istituzione di forme di previdenza complementare per il personale del pubblico impiego, in particolare per la Polizia di Stato. La Corte d’appello di Roma aveva però rigettato l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, ritenendo applicabile la causa di esclusione dell’indennizzo prevista dall’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), l. n. 89/2001, perché la domanda nel processo presupposto era originariamente infondata e proposta in consapevole carenza di legittimazione attiva, secondo un orientamento giurisprudenziale amministrativo già consolidato. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione della norma sull’esclusione dell’indennizzo, dell’art. 6 CEDU, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., sostenendo che non risultava la temerarietà della domanda nel giudizio presupposto; omesso esame di fatti decisivi, in particolare la natura del petitum e la compensazione delle spese nel giudizio amministrativo; violazione dell’art. 3 Cost. per disparità rispetto ad altri casi decisi diversamente; violazione dell’art. 5-quater l. n. 89/2001 per mancanza dei presupposti della sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo corretta la valutazione della Corte d’appello: l’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), l. n. 89/2001 esclude l’indennizzo quando la parte abbia agito o resistito consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese. Nel caso concreto, la domanda proposta nel processo amministrativo era stata presentata in un contesto di conclamata carenza di legittimazione attiva, desumibile anche dalla giurisprudenza amministrativa già consolidata sull’assenza di legittimazione individuale dei singoli dipendenti a promuovere l’attivazione delle procedure negoziali in materia di previdenza complementare. La Corte ha inoltre escluso che la compensazione delle spese nel giudizio presupposto o il richiamo a decisioni difformi potessero incidere sul diritto all’indennizzo. Quanto alla sanzione ex art. 5-quater l. n. 89/2001, ne ha confermato la compatibilità con il sistema e la riconducibilità a una valutazione discrezionale del giudice di merito in presenza di domanda manifestamente infondata o inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché il Ministero non ha svolto difese. Non è stata applicata la dichiarazione sul contributo unificato, per l’esenzione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), l. n. 89/2001

    esclude l'indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese

    La causa di esclusione opera quando la parte abbia promosso o resistito in un giudizio consapevolmente infondato; la consapevolezza può desumersi anche dalla contrarietà dell'iniziativa a giurisprudenza consolidata e non richiede mala fede in senso stretto.

  • art. 5-ter, l. n. 89/2001

    opposizione ex art. 5-ter

    Rappresenta il rimedio avverso il decreto del magistrato designato in materia di equa riparazione.

  • art. 5-quater, l. n. 89/2001

    somma di denaro non inferiore ad € 1.000 e non superiore ad € 10.000

    La sanzione pecuniaria può essere irrogata, a discrezione del giudice, quando la domanda di equa riparazione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, senza automatismi.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo, ma la Corte nega che nel caso concreto spetti l’indennizzo per effetto della clausola di esclusione interna.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ritiene che i fatti rilevanti siano stati valutati dal giudice di merito.

  • artt. 101, 112 e 115 c.p.c.

    Richiamati per contestare la decisione sulla temerarietà e l’apprezzamento dei fatti, ma non ritenuti violati.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che il richiamo a pronunce diverse in altri casi possa fondare una violazione del principio di uguaglianza, se la decisione impugnata è corretta in relazione alla fattispecie concreta.

  • art. 96 c.p.c.

    La eventuale regolazione delle spese o la responsabilità aggravata nel giudizio presupposto non condizionano automaticamente il giudizio sulla spettanza dell’equa riparazione.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del merito della temerarietà.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte precisa che non occorre la relativa dichiarazione finale per l’esenzione dal contributo unificato nel procedimento in esame.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione, l’indennizzo va escluso quando la parte abbia agito o resistito con consapevolezza dell’infondatezza originaria o sopravvenuta della domanda o difesa, essendo sufficiente anche la mancanza della minima diligenza che avrebbe consentito di percepirne l’assoluta infondatezza.
  • La valutazione del giudice di merito circa la temerarietà o l’originaria infondatezza del giudizio presupposto è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La sussistenza della consapevolezza dell’infondatezza può essere desunta dalla contrarietà dell’azione alla giurisprudenza consolidata già esistente al momento della proposizione del giudizio presupposto.
  • La compensazione delle spese nel giudizio presupposto o l’assenza di pronuncia per responsabilità aggravata non implicano automaticamente il diritto all’equa riparazione, trattandosi di valutazioni non sovrapponibili.
  • La sanzione pecuniaria prevista per le domande di equa riparazione inammissibili o manifestamente infondate è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e mira a reprimere l’uso abusivo del processo, senza automatismi.
  • Il raffronto con decisioni diverse rese in altri casi non è di per sé idoneo a integrare vizio della decisione, se la pronuncia impugnata è corretta rispetto alla fattispecie concreta esaminata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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