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Sentenza

Sentenza n. 2913/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del permesso di costruire n. 19 del 31/08/2020 pubblicato all''''albo pretorio il 31/08/2020, prot. SUAP n. 22701 del 17/07/2020 in uno agli atti dell''''istruttoria; 2) della procedura di approvazione del PUC e sue norme di attuazione conclusasi con la delibera Consiglio comunale n. 5 del 29.1.19 in quanto resa in violazione dell''''art 4 delle NdA del Piano ASI di Caserta che vieta ampliamenti e nuove localizzazioni di zone industriali rispetto a quelle previste dal PRG dell''''ASI; 3) della delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2019 recante approvazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) se ed in quanto non recepisce il Piano ASI; 4) punto 2.1.8 Zona D2- Produttiva industriale di nuovo impianto, delle norme tecniche di attuazione, nella parte in cui non recepisce l''''art. 18 delle Norme Tecniche di attuazione della variante al Piano Asi; 5) nonché di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali della procedura in questione. E per il risarcimento dei danni patiti e patiendi derivanti dall'adozione dei provvedimenti e gli atti tutti sopra indicati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 9/6/2021: 1) del permesso di costruire n. 23 del 28/04/2021 in variante al PdC n. 19 del 31/08/2020 il cui avviso di rilascio è stato pubblicato all''''albo pretorio il 28/04/2021 in uno agli atti dell''''istruttoria ed in particolare il parere favorevole al rilascio non conosciuto richiamato nel provvedimento impugnato (all.1); 2) nonché di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali della procedura in questione; E per il risarcimento dei danni patiti e patiendi derivanti dall'adozione dei provvedimenti e gli atti tutti sopra indicati.

Giustizia amministrativa202003171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire n. 19 del 2020, permesso di costruire in variante n. 23 del 2021, atti di approvazione del PUC e relative norme tecniche di attuazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il nuovo PUC comunale, le relative norme tecniche di attuazione, il permesso di costruire n. 19 del 2020 rilasciato alla controinteressata per la realizzazione di un opificio industriale e il successivo permesso in variante n. 23 del 2021. Ha dedotto, in sintesi, la violazione delle norme integrative del Piano ASI, per avere il Comune previsto nuove zone industriali e consentito l'insediamento al di fuori degli agglomerati ASI, nonché la violazione del rapporto di copertura del comparto. Ha inoltre censurato la mancata acquisizione del parere obbligatorio dell'ASL previsto dal regolamento urbanistico edilizio comunale, il travisamento delle prescrizioni e del parere ARPAC, la mancata acquisizione del nulla osta paesaggistico in relazione agli scarichi nel Rio Lanzi, la preesistenza di manufatti abusivi non sanati e la realizzazione di pertinenze nella fascia di rispetto stradale. Con i motivi aggiunti ha dedotto, tra l'altro, l'assenza di opere di urbanizzazione primaria nell'area, la necessità di un'autorizzazione allo scarico, l'omessa inclusione della cubatura del piano interrato nel calcolo della volumetria e la necessità di un nuovo parere della Soprintendenza. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni, quantificati in via subordinata in euro 280.000,00, quale deprezzamento del fondo. Nel corso del giudizio ha rappresentato che i permessi di costruire erano decaduti, sostenendo tuttavia la permanenza dell'interesse alla decisione, anche ai fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La decadenza dei permessi di costruire, in assenza di opere eseguite, ha fatto venir meno ogni utilità concreta dell'annullamento: il titolo non produceva più effetti e non vi erano opere da rimuovere o da rendere abusive per effetto retroattivo dell'annullamento. Il giudice ha escluso anche la permanenza dell'interesse ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., poiché la domanda risarcitoria era fondata esclusivamente su danni meramente eventuali che l'opificio avrebbe potuto arrecare al fondo e al territorio, senza alcuna lesione effettiva di un bene della vita. La domanda di risarcimento è stata pertanto respinta per infondatezza, in assenza del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 c.c. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese della verificazione sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

    La norma consente di accertare l'illegittimità dell'atto quando l'annullamento non sia più utile, ma soltanto se permane un interesse concreto ai fini risarcitori.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità risarcitoria richiede un danno effettivo derivante dalla lesione ingiusta di un bene della vita; non è sufficiente un pregiudizio meramente eventuale.

Massime di principio

  • La decadenza di un permesso di costruire determina la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento quando il titolo non abbia prodotto effetti ancora suscettibili di rimozione e non siano state eseguite opere edilizie medio tempore legittimate dal titolo.
  • L'annullamento giurisdizionale di un titolo edilizio conserva utilità, nonostante la decadenza del titolo, se sono state realizzate opere che, per effetto retroattivo dell'annullamento, potrebbero risultare abusive e imporre il ripristino dello stato dei luoghi.
  • Quando l'annullamento non sia più utile, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone la concreta persistenza di un interesse risarcitorio.
  • Il danno meramente eventuale derivante da opere edilizie non realizzate non integra un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché manca una lesione effettiva del bene della vita.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiQualificazione degli interventiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaLegittimazione e interesse a ricorrere

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