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Sentenza

Sentenza n. 1113/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 16095/2021 del Giudice di Pace di Napoli, V Sezione Civile pubblicata mediante deposito in cancelleria il 3.6.2021, munita di formula esecutiva il 9.6.2022, non impugnata, resa nel procedimento iscritto al nr. 58501/17 R.G.;

Giustizia amministrativa202506254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 16095/2021, recante condanna al pagamento di interessi su un credito per indennizzo ex l. 210/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (eredi beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, quali eredi della parte vittoriosa nel giudizio civile, hanno proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 16095/2021, passata in giudicato e notificata alla Regione Campania il 16 giugno 2022. La sentenza aveva accertato il diritto alla corresponsione degli interessi sul credito per indennizzo ex l. 210/1992 e condannato la Regione al pagamento di euro 2.304,30, oltre interessi e accessori. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna della Regione all'adempimento e la nomina di un commissario ad acta. La Regione non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'azione di ottemperanza e del termine processuale camerale, nonché il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo della Regione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore Generale Risorse Strumentali della Regione Campania, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di persistente inerzia. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza poter invocare l'insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa come impedimento all'esecuzione del giudicato. La Regione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ne richiama il rispetto quanto al termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e 3, c.p.a.

    Il TAR ne richiama il rispetto in relazione ai termini processuali applicabili al giudizio camerale di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il suo decorso infruttuoso consente di procedere all'esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla notificazione del titolo per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato per la regola secondo cui le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • l. n. 210/1992

    Costituisce il titolo sostanziale del credito per indennizzo cui si riferiva la sentenza civile da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e integra, nel giudizio di ottemperanza, un presupposto dell'attivazione della tutela esecutiva.
  • In assenza di prova dell'adempimento di un giudicato civile contenente un obbligo di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Nell'esecuzione del giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima giustificazione per l'inadempimento dell'amministrazione; il commissario ad acta deve adottare anche gli atti contabili necessari a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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