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Ordinanza

Ordinanza n. 530/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di decadenza del 14 agosto 2025 del nullaosta rilasciato in data 27 marzo 2023 ai fini di lavoro subordinato dello straniero per lavoro stagionale.

Giustizia amministrativa202600611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dal nullaosta al lavoro subordinato stagionale rilasciato per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di decadenza adottato il 14 agosto 2025 nei confronti del nullaosta rilasciato il 27 marzo 2023 ai fini dell'ingresso per lavoro subordinato stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il giudice ha considerato che, pochi giorni dopo il rilascio del nullaosta, il beneficiario si era rivolto agli uffici diplomatici italiani nel Paese di origine per ottenere il visto necessario all'ingresso in Italia. Tale iniziativa è stata prospettata come condotta diligente e ragionevolmente esigibile, idonea a impedire il decorso inutilmente inattivo del periodo semestrale di validità del nullaosta, che l'Amministrazione aveva posto a fondamento della decadenza.

La decisione

Il TAR, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti gli estremi per la tutela interinale. In particolare, ha attribuito rilievo all'effettivo e tempestivo impulso dato dal beneficiario alla procedura di ottenimento del visto, ritenendo che tale condotta potesse aver evitato il decorso inutile del periodo semestrale di validità del nullaosta e, quindi, che risultasse meritevole di approfondimento la legittimità della decadenza fondata su tale decorso. La domanda cautelare è stata accolta e l'efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la tempestiva attivazione del beneficiario di un nullaosta al lavoro stagionale presso gli uffici diplomatici competenti per ottenere il visto può costituire condotta diligente idonea a escludere, in sede di sommaria delibazione, che il periodo di validità del nullaosta sia inutilmente decorso.
  • La decadenza da un nullaosta al lavoro stagionale fondata sul decorso del periodo semestrale di validità deve essere valutata considerando anche gli atti di impulso tempestivamente compiuti dal beneficiario per ottenere il visto d'ingresso.
  • La sospensione cautelare dell'efficacia di un provvedimento di decadenza può essere concessa quando la condotta tempestiva del beneficiario ponga in dubbio il presupposto fattuale della decadenza e renda necessario l'approfondimento nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamento

Testo integrale

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